Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3932 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti DELLA VALLE Giorgio ed

Eugenio, elettivamente domiciliata nello studio del primo, in Roma,

Piazza Mazzini n. 8;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici è domiciliata, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/38/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma Sezione n. 38, in data 26.05.2008, depositata il

23.06.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28939/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 88/38/2008, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 38 il 26.05.2008 e DEPOSITATA il 23 giugno 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, ai fini Irpef per l’anno 1992, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, commi 1 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nonchè, sotto altro profilo, art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello della contribuente, nella sostanziale considerazione che il procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento, eseguito ex art. 140 c.p.c., dovesse ritenersi legittimo.

4 – La questione posta dal ricorso, sembra possa decidersi in base al principio secondo cui in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 11095/2008, n. 20440/2006, n. 12533/2003).

Tanto nel presupposto, affermato dalla ricorrente, non contestato in questa sede e desumibile dagli atti, che il procedimento notificatorio di che trattasi, e segnatamente l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, non sia stato curato dall’Ente Poste, bensì da Agenzia Privata.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Ritenuto che in base alle considerazioni svolte in relazione, e condivise dal Collegio, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Ritenuto, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, in base al richiamato principio, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso di primo grado e declaratoria di nullità della notifica dell’avviso di accertamento;

Considerato che, avuto riguardo all’esito del giudizio nei diversi gradi, vanno compensate le spese delle fasi di merito e poste a carico dell’intimata Agenzia quelle del giudizio di legittimità, le quali ultime si liquidano in complessivi Euro quattromilaseicento, di cui Euro quattromilacinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara la nullità della notifica dell’avviso di accertamento; Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata Agenzia Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in ragione di Euro quattromilaseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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