Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3931 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3931 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 20095-2017 proposto da:
BOUKHOU MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE CAVE 42, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA
LAVIENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANIERIGA MARIA
PETRUCCI;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI POTENZA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 196/2017 del GIUDICE DI PACE di
POTENZA, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Data pubblicazione: 19/02/2018

FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Potenza ha rigettato il ricorso avverso
il decreto di espulsione in data 12/7/2017 del cittadino tunisino
Boukhou Mohamed, che ricorre per cassazione, deducendo la
violazione di legge (artt. 13, co. 2, 7, del D.Lgs. n. 286/1998;

d.P.R. 445 del 2000; 1 del d.lgs. n. 159 del 2011) e
motivazione apparente. L’intimato non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma sintetica.
2. Il secondo motivo è fondato. Nell’ordinanza impugnata
si legge che il provvedimento è stato tradotto nella lingua
francese. E’ ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord.
n. 18268 del 2016; 22607 del 2015) il principio secondo cui la
mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua
propria del destinatario determina la violazione dell’art. 13,
comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità
non sanabile del provvedimento, anche in presenza
dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la
stessa sia motivata, come nel caso in esame, con l’impossibilità
di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte
l’Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le
ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto
in

lingua

araba

da

sottoporre

all’espellendo

ovvero

dell’inidoneità nel concreto di tal testo. Il decreto di espulsione
è, in conclusione da ritenersi nullo (Cass. n. 3676/2012).
3. Gli altri motivi restano assorbiti, e le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Ric. 2017 n. 20095 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

3, co. 1, 7, 21 octies della L n. 241 del 1990; 18, co. 2, del

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento
impugnato, e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento
di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 12/7/2017
dal Prefetto di Potenza. Condanna il Prefetto di Potenza al
pagamento delle spese del procedimento di merito che liquida

che liquida in C 2.150,00 per di cui C 100,00 per spese, oltre a
spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018
Il P

ente

in C 500,00 di cui C 100,00 per spese e del presente giudizio

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