Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3931 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3931 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 7112-2010 proposto da:
CONTE NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato
PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GAFFURI GIANFRANCO, ALBERTINI
FRANCESCO VINCENZO giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
3454

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 19/02/2014

- resistente con atto di costituzione –

4

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato CIPROTTI delega
Avvocato PAFUNDI che si riporta e deposita cartolina
di ricevimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni,
l’Ufficio revocava i benefici “prima casa” fruiti da Nadia Conte,

proprietaria in comunione legale col coniuge di un altro
immobile, sito nello stesso comune. Il ricorso, con cui la
contribuente affermava di esser proprietaria in regime di
comunione ordinaria, veniva rigettato in primo grado e la
decisione veniva confermata dalla CTR della Lombardia, con la
sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale la contribuente ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360, 1°
co, n. 3, cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II
bis, della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986,
per avere la CTR ritenuto precluso l’accesso alle agevolazioni
“prima casa”, in ipotesi di comunione ordinaria tra coniugi. 2.
Col secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 177, 191, 1100, 1102 e 1103 cc, in
riferimento all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc. La ricorrente, dopo aver
precisato che, dopo l’acquisto, in regime di comunione legale,
dell’immobile, erano intervenuti il mutamento convenzionale del
regime patrimoniale, ed in seguito la separazione legale dal
marito, sottopone il seguente quesito: “dica l’Ecc.ma Corte se la

in occasione dell’acquisto di un immobile a Milano, perché già

contitolarità a titolo di comunione legale su una casa di
abitazione rimanga tale anche a seguito di mutamento del regime
patrimoniale e di separazione dei coniugi, oppure, se, a seguito

ritiene la ricorrente in’ comunione ordinaria, ai sensi degli artt.
1100, ss., cc”.
3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno
congiuntamente esaminati, vanno accolti per le considerazioni
che seguono.
4. A norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al dPR n. 131
del 1986, nota II bis lett. b), per il godimento delle agevolazioni
fiscali c.d. “prima casa” occorre che nell’atto di acquisto
l’acquirente dichiari: “di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in
cui è situato l’immobile da acquistare”. 5. La disposizione, com’è
noto, persegue lo scopo d’incentivare l’investimento del
risparmio nell’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a
“prima casa”, casa che, ove acquistata in comunione -sia essa
legale o convenzionale- tra coniugi (nessuno dei quali,
beninteso, abbia, in precedenza, fruito del beneficio, come
previsto dalla lett c) della medesima nota II bis della Tariffa)-, il
legislatore presume esser destinata, appunto, ad “abitazione della
famiglia”, con conseguente esclusione dell’agevolazione. 6. La
precipua destinazione a “residenza familiare” di un immobile è

2

di tali eventi, la primitiva comunione legale si trasformi, come

stata considerata da questa Corte, per conformare la norma
agevolatrice ai principi del diritto di famiglia (Cass. n. 13085 del
2003; ord. n. 2109 del 2009; n. 16355 del 2013), in riferimento

secondo cui, ove l’immobile acquistato sia, in concreto, adibito a
“residenza della famiglia”, il diritto all’agevolazione non resta
escluso dalla diversa residenza del coniuge che ha acquistato in
regime di comunione legale, in considerazione del dovere di
coabitazione al quale i coniugi sono tenuti (art. 143 cc) e che
costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della
residenza, ai fini fiscali (cfr. Cass. n. 14237 del 2000).
7. Un’interpretazione della legge tributaria conforme ai
principi che presidiano il momento patologico della vita
coniugale induce, correlativamente, a ritenere che, quando, per
effetto della separazione personale (usualmente, già a seguito del
provvedimento presidenziale di cui all’art. 708 cpc), cessa il
dovere della coabitazione, viene, in conseguenza, meno la
destinazione dell’immobile ad abitazione familiare, che, come si
è detto, è presunta dalla norma agevolatrice, e ne costituisce la
ratto. 8. Se tale effetto non si verifica in virtù del mutamento

convenzionale del regime patrimoniale adottato dai coniugi, che
non interferisce con l’osservanza dei diritti e dei doveri derivanti
dal matrimonio, la circostanza che il bene sia stato acquistato in
regime di comunione legale non ha rilevanza, ai fini qui in
esame, dato che la separazione legale determina, comunque, ex

,

3

al requisito della residenza del contribuente, con l’affermazione

art. 191, 1° co, cc, lo scioglimento dell’anzidetto regime, con la
sostituzione alla disciplina della comunione legale (comunione
senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un

ammessa la partecipazione di estranei) della disciplina della
comunione ordinaria, e, quindi, con il venire in essere, in capo a
ciascuno dei coniugi, della titolarità esclusiva dei diritti compresi
nella quota di sua pertinenza (cfr. Cass. n. 9846 del 1996),
compreso quello di procedere alla divisione del bene.
9. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui, al
verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di
un diritto reale su un immobile, ancorchè originariamente
acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata
alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro
estranei, che è compatibile con le agevolazioni: la facoltà di
usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri
comunisti “di farne parimenti uso” ex art. 1102 c.c., non
consente, infatti, di destinare la casa comune ad abitazione di
uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è
simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze
abitative (cfr. Cass. n. 9647 del 1999; n. 10984 del 2007). 10. A
tanto, va aggiunto che l’eventuale assegnazione del bene da parte
del giudice della separazione o i patti in tal senso contenuti nella
separazione consensuale omologata non hanno effetto ostativo,
tenuto conto che, nell’enunciare il diritto di proprietà, usufrutto,

4

diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è

uso ed abitazione, la norma agevolativa è inequivoca
nell’indicare che il titolo della disponibilità di un immobile, che
preclude l’accesso al beneficio, deve avere carattere reale, e deve

11. Resta fermo, beninteso, che l’eventuale utilizzo
strumentale dell’istituto della separazione, a fini elusivi -qui mai
neppure adombrato- potrà essere allegato e provato da parte
dell’Ufficio, in armonia col divieto generale di abuso del diritto
che, trovando il suo fondamento nell’art. 53 Cost., si applica ad
ogni pratica volta ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la
ratio delle norme che introducono i tributi.
12. L’impugnata sentenza, che ha affermato principi
differenti, va, in conseguenza, cassata, restando assorbite le
ulteriori doglianze, relative all’irrogazione di sanzioni ed
interessi moratori, e la causa va decisa nel merito, alla stregua
dei principi sopra esposti, con l’accoglimento del ricorso
introduttivo, essendo l’acquisto agevolato intervenuto in epoca
successiva alla separazione legale.
13. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della
novità delle questioni affrontate, per compensare, interamente,
tra le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio.

5

essere riferito, appunto, al contenuto del corrispondente diritto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

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