Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3931 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici è domiciliata, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
P.A. residente a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 83 della Commissione Tributaria Regionale di
Genova, Sezione n. 04, in data 26.06.2007, depositata il 27.08.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26611/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 83, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 04, il 26.06.2007 e DEPOSITATA il 27 agosto 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio rifiuto su domanda rimborso, relativa ad IRPEF dell’anno 1994, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e negato l’applicabilità della decadenza, in relazione ai due acconti versati nell’anno 1994, nella considerazione che il dies a quo dovesse farsi coincidere con la data del pagamento a saldo.
4 – Al quesito formulato a conclusione del mezzo può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, – essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3412/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).
5 – Ciò posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che non è stato depositato, neppure in sede di udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico, contenente il ricorso, inviato a notifica a mezzo posta in data 03.11.2008, e quindi la notifica è a ritenersi inesistente (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12289/2005);
Considerato, altresì, che l’intimato contribuente non ha svolto difese in questa sede;
Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011