Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3931 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8375-2017 proposto da:

M.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato SOFIA PASQUINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DI

ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione ad espulsione proposta dal cittadino straniero rilevando per quel che ancora interssa, che il provvedimento era stato comunicato in italiano ed in inglese “lingua veicolare del Bangladesh”.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a quattro motivi.

Nel primo viene dedotta la mancanza radicale di motivazione in relazione alla dedotta proposizione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale; nel secondo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, per non aver ritenuto inespellibile il ricorrente in applicazione del principio di non refoulement; nel terzo la violazione del diritto di difesa del ricorrente per non essere stato il provvedimento espulsivo tradotto in lingua conosciuta dal predetto, non essendo lo stesso a conoscenza della lingua inglese; nei rimanenti è stata dedotta la nullità dei provvedimenti esecutivi emessi dal questore (ritiro del passaporto ed obbligo di firma).

In relazione al terzo motivo il Collegio ritiene di dover disporre la rimessione alla pubblica udienza in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato su tale profilo, fondato sulla definizione della lingua inglese come “lingua veicolare del Bangladesh”.

PQM

Dispone la rimessione del ricorso il pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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