Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3930 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3930 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
TVRE1TA LEDPOLDO,

rappresentato e difeso dall’avv. Massimo re

Vincenzo ed elettivanante dendciliato in Roma presso l’avv. Fabio
Di Giovanni alla via iraladier n. 39;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Ommissione tributaria regionale
della Lombardia n. 18/45/08, depositata il 17 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’il luglio 2013 dal Relatore COns. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente e l’avv. Mariella Di Martino per il cantroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico
l’accoglimento del ricorso.

Sorrentino,

che ha concluso per

Data pubblicazione: 19/02/2014

Definizione
agevolata ex art
9 bis della legg4
n. 289 del 2002

=-%

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Carmissione tributaria regionale della Lombardia Che,
rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto da Leopoldo
TUretta can l’impugnazione del diniego della definizione,
prevista dall’art. 9 bis della legge 27 diceMbre 2002, n. 289,
dei ritardati o omessi versamenti, per aver effettuato i
indicato nell’istanza di definizione, ha ritenuto che i benefici
della sanatoria, anche nel caso in cui le imposte e le ritenute
indicate nella dichiarazione integrativa non vengano versate
integralmente entro i termini previsti dalla legge, permangono
limitatamente alle samme effettivamente versate.
Il giudice ha infatti considerato che la mancata espressa
previsione nella legge di condono dell’inefficacia nell’ipotesi
in cui il pagamento non sia effettuato alle scadenze previste
lascia intendere Che debba applicarsi la regola, espressamente
enunciata per gli altri ragi di definizione agevolata previsti
dalla legge n. 289 del 2002, secondo cui l’incarpleto versamento
del residuo dovuto non determina l’inefficacia della richiesta di
definizione della vertenza tributaria, can conseguente
mantenimento della sua validità anche se condizionata al
pagamento della sanzione e dei relativi interessi legali sulle
sole somme non corrisposte.
Il contribuente resiste con controricorso.

meni DELLA DECISIONE
Can

l’amministrazione

l’unico motivo

ricorrente,

denunciando violazione dell’art. 9 bis della legge 27 diceMbre
2002, n. 289, assume che il mancato tempestivo ed integrale
versamento delle rate indicate nella dichiarazione integrativa
prevista dalla disposizione in rtibrica determinerebbe la
decadenza dal beneficio del condono ivi regolato, e censura la
sentenza impugnata per aver ritenuto che in tale ipotesi il
beneficio mantenga i suoi effetti in proporzione delle minori
somme versate.
Il ricorso è fondato.

2

pagamenti rateali in sede di condono in misura inferiore a quanto

La definizione agevolata prevista dall’art. 9 bis della
legge 27 diceMbre 2002, n. 289, Che comporta “la non applicazione
delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o
delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 diceMbre 2002, e per le quali il termine di
versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona
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previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della
medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi dì condono
ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono
insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte
le disposizioni di condono, di carattere eccezionale: in
applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la
sentenza impugnata, la quale, in relazione a sanzioni per omessi
versamenti ‘UHT’, aveva affermato Che il mancato pagamento di una
o più rate successive alla prima determina non la totale
inefficacia della domanda di definizione, ma solo il ripristino
della sanzione limitatamente alle rate non versate” (Cass. n.
21360 del 2012, n. 19546 del 2011).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio e quelle relative ai gradi
di merito vanno canpensate, considerato che l’orientamento
giurisprudenziale di riferimento in ordine all’applicazione
dell’art. 9 bis della legge n_ 289 del 2002 è successivo alla
proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei
gradi di merito e quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

medi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di

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