Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3930 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZARELLA Giovanni – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27337-2005 proposto da:

D.B.P. (OMISSIS), P.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 43 9, presso lo studio dell’avvocato RAINONE ACHILLE, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.P. (OMISSIS), F.M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTO

AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

M.G. (OMISSIS), S.R.,

S.F., S.A.M., S.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2043/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato RAINONE Achille, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NERI Nicola, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1994, D.B.P. e P.M. proprietari di un terreno in agro di (OMISSIS), esponevano che con atto di divisione del (OMISSIS), si era convenuta tra i condividenti servitù di passo a carico dei fondi confinanti, atteso che il loro fondo era intercluso; peraltro, dopo anni di pacifico godimento di detta servitù, nel (OMISSIS) il tracciato era stato ostruito con un muretto di tufo, eretto dai proprietari dei fondi confinanti S. e A..

Chiedevano pertanto al tribunale di Roma, di dichiarare, previo accertamento dell’interclusione del loro terreno, contraddistinto dalla particella (OMISSIS), la condanna dei predetti a rimuovere gli ostacoli frapposti al loro passaggio. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda attorca. Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale accoglieva la originaria domanda e regolava le spese.

La decisione veniva impugnata dai M.S. e dagli A.F.; resistevano i D.B.P..

Con sentenza in data 8.3/11.5.2005, la Corte di appello di Roma, in accoglimento degli appelli, rigettava l’originaria domanda attorea e regolava le spese. Per quanto qui ancora interessa, osservava la Corte capitolina che in base al ricordato atto di divisione, occorreva accertare quale fosse stato e fosse il modo in cui la part. 251 dovesse godere della servitù come fondo dominante.

Interpretando la dizione “dalla strada fino al fosso della (OMISSIS)” contenuta nell’atto di divisione, risultava che i condividenti avevano disciplinato l’accesso alla detta particella mediante passaggio e relativa servitù sulla part. (OMISSIS) da esercitarsi lungo tutto il confine tra la stessa ed il fosso della M.. Di ciò costituiva prova piena la specifica previsione, relativa alla proprietà S., gravata del passaggio in misura di un solo metro, con contemperamento degli interessi legati ai due fondi.

In base a tanto risultavano superati i profili attinenti alla previsione di una servitù diversa da quella assentamente esistente ed anche l’ipotesi della mancata previsione di qualsiasi servitù.

Esaminate criticamente le consulenze svolte, si concludeva nel senso suddetto e veniva conseguentemente meno veniva meno la necessità di individuare altro tracciato, peraltro non realizzabile nel giudizio in corso, in ragione della carenza di ogni domanda al riguardo e della mancata evocazione in giudizio del proprietario della part. (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, i D.B.P.; resistono con controricorso gli A.P., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi in cui il presente ricorso si articola, intestati rispettivamente a contraddittorietà della motivazione e a violazione di legge (non specificata), possono essere esaminati congiuntamente, atteso che si basano su considerazioni sostanzialmente analoghe, pur se prospettati da diversi punti di vista. In particolare, ci si duole del fatto che la Corte capitolina, sulla base dell’interpretazione dell’atto di divisione, e segnatamente della dizione riportata testualmente in narrativa, abbia concluso nel senso che il percorso su cui la servitù avrebbe dovuto essere esercitata fosse quello lungo tutto il confine della part. (OMISSIS) ed il fosso della (OMISSIS), quando le risultanze delle CTU espletate avevano diversamente individuato il tracciato e precisamente in quello ove il passaggio si esercitava da tempo.

La Corte distrettuale sottopone a critica specifica le conclusioni raggiunte dal CTU e conclude che il passaggio attraverso il fondo degli allora appellanti, se avvenuto come preteso dagli odierni ricorrente, non era sorretto da alcun titolo, attesa l’interpretazione data all’atto di divisione de quo.

In realtà, il semplice richiamo alle conclusioni raggiunte dal CTU, peraltro motivatamente disattese dalla sentenza impugnata, non può essere considerato sufficiente a svilire le conclusioni fatte proprie dalla Corte capitolina per individuare il tracciato. Non si legge in ricorso una critica specifica all’interpretazione data in sentenza al profilo letterale dell’atto di divisione sì da individuarne eventuali profili di illegittimità o di arbitrarietà, cosa questa che rende il mezzo in esame inidoneo a contrastare le ragioni poste a base della decisione impugnata.

L’altro profilo attiene al fatto che anche la sentenza penale (di assoluzione per tardività della querela) ha riconosciuto che il passaggio si esercitava da tempo in quel luogo, in conformità a quanto ritenuto dai consulenti; il rilievo non ha pregio, atteso che il fatto che il passaggio fosse stato esercitato lungo il percorso poi ostruito con blocchetti di tufo non era, non essendo stata neppure prospettato un acquisto per usucapione, elemento idoneo a costituire titolo e la tutela, anche penale, era legata al possesso di fatto di un diritto reale, ma tanto non vale a sostituire un titolo che, con affermazione non contestata, la Corte capitolina ha ritenuto di natura convenzionale, dando all’atto che lo aveva costituito quell’interpretazione che si è ampiamente ricordata.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari oltre agli accessori di legge a fare dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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