Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3930 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14608-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di

procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A.., elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

E contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 928/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza n. 928 del 2017 rigettava gli appelli proposti avverso la decisione di primo grado e, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle assunte dal Tribunale, dichiarava l’estinzione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali notificate a S.A., per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle stesse;

in estrema sintesi, per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale, acquisita la documentazione pur tardivamente prodotta da Equitalia, osservava come, anche in relazione ai crediti di cui alla cartella esattoriale oggetto dell’atto di appello, era decorso il termine quinquennale decorrente dall’ultimo atto interruttivo, di cui era fornita prova, ovvero dall’iscrizione ipotecaria del 31.5.2008;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;

hanno resistito, con controricorso, l’INPS, anche nella qualità di procuratore speciale della S.C.C.I., l’INAIL e S.A.;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione di legge; si assume l’erronea declaratoria di prescrizione dei contributi portati nella cartella esattoriale n. 09420040019547960000; secondo l’Agenzia delle Entrate, la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la data di deposito del ricorso introduttivo nel quinquennio successivo alla notifica della prima comunicazione di iscrizione ipotecaria;

il motivo è inammissibile;

le censure propongono, sub specie di violazione di legge, una nuova valutazione delle circostanze di merito (cfr. Cass. n. 8758 del 04/04/2017), così schermando, nella sostanza, vizio di motivazione;

tuttavia, il motivo, pur diversamente qualificato, si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità, atteso che parte ricorrente non precisa “dove, come e quando” la circostanza di fatto qui dedotta e la relativa questione abbiano avuto accesso al thema decidendum del giudizio di merito;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – viene dedotta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ma piuttosto quello quinquennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;

le censure di cui al secondo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi nuovi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);

soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’I. gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999, nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, secondo soccombenza, in favore delle parti controricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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