Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3930 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASEIFICIO PINZOLO FIAVE’ ROVERETO S.C.A. con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. DE PRETIS

Daria, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 14

presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GIUSTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso,

dall’Avv. VANNICELLI Francesco, nel cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Marrone, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2006 della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di Trento, Sezione n. 03, in data 20.12.2006,

depositata il 21.12.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso iscritto al n. 4698/2008 R.G. è stata chiesta la cassazione della sentenza n. 82/2006, pronunziata dalla CT di Secondo Grado di Trento Sezione n. 03 il 20.12.2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.

L’impugnazione, che attiene ad un avviso di diniego di rimborso ICI degli anni dal 2001 al 2003, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 e art. 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994, modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. c) (T.U.I.R.), sotto un duplice profilo, nonchè difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.

L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o improcedibile e, comunque, infondato.

La decisione impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente e riconosciuto, nel caso, l’imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta esenzione.

Alle questioni poste con il ricorso, si ritiene, debba rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992,m art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che la questione posta dal ricorso, va esaminata, sia alla stregua del trascritto principio, sia pure di quell’altro desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 227/2009, resa nel giudizio di legittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4;

Considerato, altresì, che la questione posta dalla presente causa va risolta in assonanza con precedente decisione in termini (Cass. n. 15042/2010) e, quindi, che il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T. di Secondo Grado di Trento, la quale procederà al riesame, accertando, alla luce dei richiamati principi di diritto, – quale sia la situazione dei fabbricati in questione, agli effetti dell’applicabilità o meno della chiesta esenzione;

Considerato che il medesimo Giudice del rinvio, deciderà, quindi, nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della C.T. di Secondo Grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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