Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 393 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 11/01/2011), n.393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13841/2009 proposto da:

COMUNE DI SIENA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO 844 VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio del sig. GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato PUSILLO Fabio, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

D.G.A.T. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato

ANDREONI AMOS, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

sul ricorso 10339/2010 proposto da:

D.G.A.T. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato

ANDREONI AMOS, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIENA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio del sig. GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato PISILLO FABIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 622/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

depositata il 07/06/2008 (ricorso r.g. n. 13841/2009) e la decisione

n. 8942/2009 del CONSIGLIO DI STATO depositata il 29/12/2009 (r.g. n.

103 39/2010);

adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Fabio PISILLO, Sergio FIORENTINO dell’Avvocatura

Generale dello Stato, Amos ANDREANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

del Comune, rigetto nel resto (riuniti i nn. 11 e 12 del ruolo – R.G.

nn. 13841/2009 e 10339/2010).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, D.G.A.T. domandava che fosse dichiarata, nei confronti del Comune di Siena, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all’attività di custode del palazzo di giustizia di quella città da lei espletata da ottobre 1984 a maggio 2001, con la conseguente condanna dell’ente locale a corrispondere in suo favore le relative retribuzioni, per un importo di Euro 622.157,72, ovvero, in via subordinata, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. A sostegno della sua domanda la ricorrente deduceva che nel 1983 aveva presentato domanda al Comune per la nomina a custode del palazzo di giustizia e nel 1984 il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, a seguito di delibera del consiglio comunale e parere favorevole della giunta, l’avevano designata come beneficiaria dell’alloggio di servizio nominandola custode con l’obbligo di adempiere ad alcune specifiche incombenze, come l’apertura e chiusura degli uffici in corrispondenza con gli orari del personale giudiziario e del personale delle pulizie, il controllo del sistema d’allarme, l’apertura degli uffici in caso di interventi straordinari di ditte esterne, sì che ella aveva svolto con continuità le mansioni di custode, anche in periodi feriali e in orari notturni, senza mai ricevere alcuna retribuzione e usufruendo solo dell’alloggio di servizio.

2. Il Comune, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda deducendo la propria estraneità al rapporto dedotto dalla ricorrente, di cui era titolare, se mai, il Ministero di Giustizia, ed eccependo, comunque, la infondatezza della pretesa e la prescrizione dei crediti, nonchè contestando la determinazione del quantum.

3. Veniva disposta la chiamata in causa del Ministero di Giustizia, che si costituiva deducendo, a sua volta, la propria estraneità al rapporto contrattuale dedotto e, comunque, la infondatezza della domanda; quindi, a seguito di istruttoria, il Tribunale con sentenza n. 63 del 2004 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e respingeva la domanda per il periodo successivo, ritenendo che il rapporto atipico che si era instaurato nei confronti del Comune non poteva configurarsi in termini di lavoro subordinato.

4. La D.G. impugnava tale decisione e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2008, in riforma parziale della decisione di primo grado accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la D.G. e il Comune di Siena nel periodo 1 luglio 1998-24 maggio 2001 e condannava il Comune al pagamento di Euro 51.274,02, oltre accessori. In particolare, la Corte di merito rilevava che: a) la controversia aveva ad oggetto il dedotto inadempimento dell’Amministrazione comunale in relazione ad un rapporto di lavoro svoltosi “a cavallo” della data del 30 giugno 1998, fissata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, come discrimine per il riparto della giurisdizione, sì che per il periodo anteriore a tale data doveva confermarsi la declaratoria di difetto di giurisdizione adottata dal primo giudice; b) nel merito, il concreto atteggiarsi del rapporto, così come ricostruito mediante le risultanze istruttorie, aveva dimostrato che da parte della D.G. v’era stata una costante messa a disposizione delle proprie energie lavorative in funzione del perseguimento di finalità istituzionali proprie dell’ente comunale, cui la predetta aveva rivolto la sua domanda di nomina e che aveva provveduto, infatti, alla sua materiale immissione nei compiti di custode, sì che all’ente comunale doveva comunque ricondursi il rapporto lavorativo, anche alla stregua delle precise previsioni della L. 24 aprile 1941, n. 392, che attribuivano al Comune ogni onere relativo alla custodia del palazzo di giustizia, non assumendo rilievo che nella nomina e nell’assegnazione dell’alloggio fossero intervenute anche le autorità giudiziarie preposte agli uffici giudiziari; c) insomma, doveva ritenersi l’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., con i Comune di Siena, cui conseguiva il diritto della prestatrice al trattamento retributivo, così come determinato, in via equitativa, dalla c.t.u. espletata in appello mediante riferimento al contratto collettivo relativo all’analogo rapporto dei “portieri di condominio”.

4. Contro questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Siena deducendo tredici motivi di impugnazione. Resistevano, con distinti controricorsi, il Ministero della Giustizia e la D. G., quest’ultima proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Siena, a sua volta, resisteva con controricorso. Il Comune e la lavoratrice depositavano memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

5. All’udienza pubblica del 20 aprile 2010, su conforme parere del P.G., la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la riunione con il ricorso n. 10339 del 2010, separatamente proposto dalla D. G., ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso la decisione del Consiglio di Stato n. 8942 del 29 dicembre 2009. Con tale decisione era stato respinto l’appello della D.G. avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 2828 del 2002, che aveva dichiarato inammissibile il distinto ricorso della medesima inteso alla declaratoria di un rapporto di lavoro con il Comune di Siena dal 1984 al 1998 e, in particolare, aveva escluso, in capo al Comune, la legittimazione passiva, spettante invece all’amministrazione giudiziaria in ragione delle formali determinazioni adottate dal Presidente del Tribunale in relazione alla posizione lavorativa della D.G.; il ricorso per cassazione di quest’ultima, cui resisteva il Comune di Siena con controricorso, era volto all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

6. Veniva quindi fissata l’odierna udienza, nell’imminenza della quale il Comune di Siena depositava nuova memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, il ricorso principale e quello incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Ai medesimi ricorsi deve essere riunito altresì, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 1 (disposizione che può trovare applicazione anche nel giudizio di legittimità: cfr. Cass., sez. un., n. 18125 del 2005), quello proposto dalla D.G. ai sensi dell’art. 362 c.p.c., per l’identità della questione di giurisdizione e per la rilevanza dell’accertamento compiuto dal giudice amministrativo in ordine alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

2. Il Comune di Siena ha eccepito la invalidità della procura rilasciata al difensore nel ricorso incidentale della D.G. avverso la sentenza della Corte d’appello, in quanto priva del carattere della specialità stante l’omessa indicazione della sentenza impugnata e del conferimento del potere di proporre ricorso incidentale. L’eccezione è infondata poichè, come questa Corte ha più volte precisato, la procura rilasciata – come nella specie – a margine del ricorso, formando un corpo unico con questo, esprime di per sè il necessario riferimento all’atto impugnatorio, assumendo così il carattere di specialità nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c. e art. 371 c.p.c., comma 3, di modo che risulta irrilevante la mancata specificazione della sentenza impugnata, come anche l’uso di formule generiche per il conferimento dei poteri al difensore (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 22119 del 2004).

3. Va parimenti disattesa l’eccezione del Comune relativa alla mancata indicazione, nel ricorso incidentale della D.G., dei motivi indicati nell’art. 360 c.p.c.; e infatti il riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, di cui viene denunciata la falsa applicazione, vale a indicare una censura riguardante il riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo e, dunque, è idoneo a configurare una denuncia attinente alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

4. E’ invece fondata l’eccezione – sollevata dallo stesso Comune – di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale, per genericità del quesito di diritto che conclude l’unico motivo di impugnazione.

Infatti avverso sentenza pubblicata il 7 giugno 2008, per la quale trova applicazione la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione delle censure non si conclude con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366 bis c.p.c.. Al riguardo, queste Sezioni Unite hanno già affermato che il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3519 del 2008). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, poichè in calce al ricorso viene formulato un quesito del tutto generico, privo di riferimenti alla fattispecie e limitato alla sola richiesta alla Corte di accertare “se, laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, integrato anche da una serie di disposizioni datoriali e di comportamenti materiali conformi, occorra fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, e il giudice avente giurisdizione a tale momento conosca dell’intero arco temporale della pretesa”: una formulazione in tal modo del motivo di ricorso – come queste Sezioni unite hanno precisato – equivale ad un’omessa formulazione, siccome la norma, se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire, con il quesito e con l’indicazione specifica di cui all’art. 366 bis c.p.c., l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie; nè alla carente indicazione si può sopperire integrando il quesito con le deduzioni articolate nella trattazione del motivo.

Pertanto va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla D.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze.

5. Il ricorso del Comune di Siena si articola in tredici motivi di impugnazione.

5.1. Con i primi otto motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello, ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro al Comune, abbia ritenuto la obbligatorietà – per gli enti comunali – delle spese necessario per i locali ad uso degli uffici giudiziari, senza considerare che la distinzione fra spese necessarie e spese facoltative, prevista dalla L. n. 392 del 1941, art. 1, è ormai venuta meno in base al D.L. n. 702 del 1978, art. 7, e che, comunque, il Comune ben avrebbe potuto cedere ad altro ente la responsabilità e gli oneri derivanti dalla custodia dei predetti uffici, così come in effetti avvenuto nella specie in base all’accordo con l’amministrazione giudiziaria, erroneamente considerato – dai giudici d’appello – come non vincolante; si aggiunge che, pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente configurato un rapporto di lavoro “di fatto” fra la D. G. e il Comune in base alla sola previsione normativa relativa agli oneri finanziari spettanti all’ente comunale, senza considerare la titolarità effettiva di tale rapporto e l’accertamento, risultante dalla stessa sentenza impugnata, di una formale nomina della D.G. da parte del Presidente del Tribunale e della espressa e contraria volontà espressa dall’ente comunale in ordine all’assunzione di qualunque impegno negoziale relativo alla nomina del custode dei locali del Tribunale; e si lamenta, in proposito, che la riconduzione del rapporto di lavoro al Comune sia stata ritenuta soltanto in base ad atti di gestione dell’amministrazione giudiziaria e, in particolare, valorizzando, in modo inadeguato, la mera disponibilità dell’ente comunale, su richiesta degli organismi dirigenti del Tribunale di Siena, a fornire un contributo per le spese di utenza relative all’alloggio del custode.

5.2. Con il nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, denunciandosi violazione di legge e vizio di motivazione, viene censurata, in via subordinata, la configurazione, ad opera dei giudici d’appello, di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, se ne deduce la contraddittorietà in relazione alla valutazione – contenuta nella stessa sentenza impugnata – relativa alle particolari modalità della prestazione, esplicitamente definita come “ontologicamente non subordinata” e assimilata, invece, a quella propria di “un capitolato di appalto”, sottolineandosi, al riguardo, l’assenza dei caratteri tipici della subordinazione (quali la previsione di una retribuzione, l’osservanza di un orario di servizio, l’inserimento nell’organizzazione dell’ente) e i compiti limitati assegnati alla D.G., nonchè il carattere occasionale e non esclusivo della prestazione svolta dalla medesima, non compatibile con il lavoro subordinato.

5.3. Con il tredicesimo motivo si censura la sentenza impugnata per avere utilizzato, ai fini della determinazione delle spettanze retributive, le previsioni del contratto collettivo applicabile ai portieri addetti a condomini privati, del tutto inadeguate in relazione alla modesta entità dei compiti svolti dalla D.G..

6. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso la suindicata decisione del Consiglio di Stato si articola in un unico motivo.

6.1. Viene denunciata la violazione dell’art. 111 Cost. e della L. n. 1034 del 1971, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Si rileva che la pretesa della ricorrente ha origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, consistente nell’omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori relativi ad un rapporto di lavoro “di fatto”, e pertanto, ai fini della giurisdizione, occorre riferirsi al momento di realizzazione dell’evento dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, sì che il giudice avente giurisdizione a tale momento – nella specie, pacificamente, il giudice ordinario – debba conoscere dell’intero arco temporale della pretesa, riguardante sia l’obbligo contributivo che quello retributivo.

7. Per ordine logico, deve esaminarsi dapprima il ricorso ex art. 362 c.p.c., relativo all’individuazione della giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

7.1. Tale ricorso non è soggetto, ratione temporis, alla disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della disposizione transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, e ciò esime da ogni valutazione in ordine alla adeguatezza del quesito di diritto formulato a conclusione del motivo.

7.2. La censura proposta dalla ricorrente non è fondata.

7.2.1. Come queste Sezioni unite hanno più volte precisato, la richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la pubblica amministrazione in periodo anteriore al 30 giugno 1998 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all’ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi, sia attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullità che, però, non produce effetti, ex art. 2126 c.c., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass., sez. un., n. 18506 del 2009, ed altre conformi). In particolare, la configurazione della giurisdizione del giudice amministrativo trova applicazione anche nel caso in cui la domanda attorea si fondi, se pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, a favore dell’ente pubblico.

Deve infatti sottolinearsi che il fatto costitutivo dei diritti derivanti per il lavoratore, in base al predetto art. 2126 c.c., dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito è integrato dall’effettiva attuazione nel corso del tempo del rapporto di lavoro e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorative, senza che abbia alcuna tutela giuridica l’aspettativa del lavoratore ad una prosecuzione del rapporto nel corso del tempo e quindi anche al mantenimento dei livelli di inquadramento e di retribuzione in base alla disciplina di cui all’art. 2103 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 10819 del 2008). Ne consegue che la applicazione della disciplina transitoria, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, in tali situazioni non presenta alcuna difficoltà, nel senso che permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per i diritti derivanti dalla prosecuzione di fatto del rapporto oltre tale data.

7.2.2. Nella specie, la controversia riguarda non già il diritto del lavoratore di ottenere le prestazioni previdenziali dall’ente deputato, ovvero di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento dei danni conseguenti alla prescrizione dell’obbligazione contributiva (con applicazione degli speciali principi concernenti l’automatismo delle prestazioni medesime e la imprescrittibilità del diritto a pensione), bensì l’obbligazione del datore di lavoro di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi; poichè gli obblighi nascenti a carico del datore pubblico si riferiscono – nella controversia sottoposta al T.A.R. della Toscana – a periodi anteriori al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo secondo la richiamata disciplina transitoria.

7.2.3. Non può trovare applicazione, pertanto, alcuna deroga alla regola generale del frazionamento della giurisdizione, la quale trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro, in cui si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007, ord.; n. 13537 del 2006, ord.).

8. I primi otto motivi del ricorso del Comune di Siena, unitariamente esaminati in ragione dell’intima connessione delle relative censure, si rivelano fondati nei limiti delle seguenti considerazioni.

8.1. Le modalità di costituzione e di esecuzione del rapporto di lavoro dedotto dalla D.G., nonchè la individuazione del datore di lavoro titolare del medesimo, sono state specificamente considerate nella suindicata decisione del Consiglio di Stato, secondo un accertamento che rileva nella controversia con efficacia di giudicato rilevabile ex officio (cfr. Cass., sez. un., n. 226 del 2001; n. 14750 del 2002). In particolare, è stata esclusa la sussistenza di alcun rapporto di fatto con il Comune di Siena, in ragione della comprovata adozione di un formale provvedimento di nomina da parte dell’amministrazione giudiziaria, che si identifica, specificamente, con l’atto in data 1 dicembre 1984 mediante il quale gli uffici di vertice del Tribunale di Siena avevano assegnato alla D.G. l’alloggio di servizio del nuovo palazzo di giustizia, con contestuale conferimento delle mansioni di custode (e con affidamento delle mansioni supplenti a tale D.C.S.);

ed è stata esclusa altresì l’esistenza di un rapporto di impiego fra la custode e il Comune di Siena, essendosi tale rapporto instaurato, invece, con l’amministrazione giudiziaria conferente l’incarico, in virtù del predetto provvedimento, non rilevando, al riguardo, gli oneri di competenza del Comune per le spese di sistemazione logistica dei locali degli uffici giudiziari, riguardanti esclusivamente i rapporti fra l’ente comunale e il Tribunale ed estranei al rapporto di lavoro instaurato con formale preposizione da parte degli organi dell’amministrazione della giustizia.

8.2. Vero è che siffatto accertamento viene riferito dal giudice amministrativo al periodo anteriore al 30 giugno 1998, cui si riferisce la controversia sottoposta alla sua giurisdizione; ma, come risulta dalla stessa sentenza della Corte d’appello di Firenze, il rapporto lavorativo nel periodo successivo non è stato disciplinato diversamente, mediante altri atti, o mediante nuove determinazioni in qualche modo idonee a modificare la portata e l’efficacia dell’iniziale atto formale di nomina. E infatti la riconduzione della titolarità del rapporto all’ente comunale è ritenuta, dalla Corte di merito, in base alla sola considerazione di un obbligo normativo inderogabile in capo al Comune e alla conseguente inidoneità del provvedimento del 1 dicembre 1984, nonchè di comportamenti e fatti precedenti o contestuali a tale atto, a configurare la titolarità del rapporto in capo all’amministrazione giudiziaria, anzichè del Comune. Ma anche le deduzioni della stessa D.G., nonchè del Ministero, non si riferiscono ad una regolamentazione del rapporto, successivamente al 30 giugno 1998, basata su atti diversi dal richiamato provvedimento del 1 dicembre 1984, la cui natura ed efficacia è stata valutata nella decisione del Consiglio di Stato.

8.3. In base al predetto giudicato va esclusa la legittimazione passiva del Comune, il cui ricorso va quindi accolto in relazione ai motivi in esame, con assorbimento delle altre censure.

9. La sentenza della Corte d’appello di Firenze va quindi cassata, in riferimento ai motivi accolti; e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettata la domanda proposta dalla D.G. nei confronti del Comune di Siena.

10. In ragione della complessità delle questioni esaminate, si compensano fra tutte le parti le spese dell’intero processo dinanzi al giudice ordinario, nonchè quelle del giudizio di legittimità instaurato ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

PQM

La Corte, a sezioni unite, riuniti tutti i ricorsi (procedimenti nn. 13841/2009 e 10339/2010), accoglie i primi otto motivi del ricorso principale avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, assorbiti gli altri motivi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale avverso la medesima sentenza e rigetta il ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso la decisione del Consiglio di Stato; cassa la predetta sentenza della Corte d’appello di Firenze e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa fra tutte le parti le spese dell’intero processo dinanzi al giudice ordinario, nonchè quelle del giudizio di cassazione in relazione al ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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