Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 393 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 393 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 26711-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BULFONI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2012
435

E. DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato RANIALANI
STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2008 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 10/01/2013

di BOLOGNA, depositata il 15/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/09/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO;
udito per il controricorrente l’Avvocato PANTALANI,
che si riporta agli scritti;
in persona del SOSTITUTO PROCURATORE

GENERALE DOTT. DEL CORE SERGIO, che non si oppone
alla relazione.

sentito il P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro il dottore commercialista Luca Bulforn per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Ernia Romagna ha respinto
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di
rimborso presentata dal contribuente per le somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta

li ricorso si fonda su tre motivi:
– Vizio ex art. 360 n. 4 cpc di nullità della sentenza, per violazione degli articoli 132 cpc e 36
D.Lgs. 546/92, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo;

Vizio ex art. 360 n. 5 cpc di contraddittorietà della motivazione sul fatto decisivo della
sussistenza dei requisiti impositivi IRAP;

Vizio ex art. 360 n. 5 cpc di omessa motivazione sul fatto decisivo della sussistenza del
requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, e
vanno giudicati fondati.
La motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, infatti, contiene
un’affermazione di diritto (secondo la quale i presupposti per l’applicazione dell’1RAP sono:
“l’esercizio abituale di un’attività ed il suo svolgimento in forma autonomamente organizzata. Tali
presupposti devono essere presenti congiuntamente”) e un accertamento di fatto (secondo cui “Nel
caso di specie il contribuente svolge la sua attività in modo abituale. E’ anche autonomamente
organizzato perché quella piccola organizzazione che dichiara d’avere è adeguata ali ‘attività che
svolge ed è autonoma perché non dipende dal committente”).
L’accertamento, operato in sentenza, che nella specie sussistono gli elementi di fatto che la stessa
sentenza indica come presupposti dell’imposta IRAP risulta in palese ed insanabile contraddizione
con l’esclusione della soggezione del contribuente all’lRAP, implicita nel rigetto dell’appello
avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto del contribuente al rimborso
dell’IRAP versata.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto accolto, con riferimento ai primi due motivi,
assorbito il terzo, e la sentenza gravata va cassatai

dal 1998 al 2001.

con rinvio

SENTE DAIZEG!.’;TR.A.n-n-7,
Al SENSI
N. 131 TAD. AH
_ N, 5
MATERIA TRIBUlARIA
alla C.T.R. di Bologna affinché accerti nello

specifico di quale dotazione strumentale si avvalesse il
contribuente.
Spese al giudice di rinvio
P.Q.M.

Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma in data 21.settembre.2012

La Corte, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R.

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