Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3929 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3929 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentata
in persona del Direttore pro
tempore,
e difesa dalrAvvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –
21i °
contro
13
TELECAPRI spa, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Cioffi,
presso il quale è elettivanente dcmiciliata in Napoli alla piazza
Rodinò n. 18;
– controricorrente
–
avverso la sentenza della Cc:missione tributaria regionale
della Campania n. 87/41/08, depositata il 30 maggio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’il luglio 2013 dal Relatore Cals. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente e l’avv. Emanuele Maggio per la ccntroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Data pubblicazione: 19/02/2014
Definizione
agevolata ex art
9 bis della legg4
n. 289 del 2002
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SVOLGIMEL4ITO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone
l’appello, nel giudizio introdotto dalla spa Tèlecapri con
l’inpugnazione del diniego della definizione di pendenze
tributarie prevista dall’art. 9 bis della legge 27 diceMbre 2002,
n. 289, per aver effettuato i versamenti successivi alla prima
detta definizione.
Il giudice ha infatti considerato che la mancata espressa
previsione nella legge di condono dell’inefficacia nell’ipotesi
in cui il pagamento non sia effettuato alle scadenze previste
lascia intendere Che debba applicarsi la regola, espressamente
enunciata per gli altri casi di definizione agevolata previsti
dalla legge n. 289 del 2002, secondo cui l’inompleto versamento
del residuo dovuto non determina l’inefficacia della richiesta di
definizione della vertenza tributaria, con conseguente
mantenimento della sua validità anche se condizionata al
pagamento della sanzione e dei relativi interessi legali sulle
somme non corrisposte.
La contribuente resiste con controricorso illustrato con
successiva memoria.
No= DELLA DECISIONE
Can
l’anministrazicne
l’unico motivo
ricorrente,
denunciando violazione dell’art. 9 bis della legge 27 diceffibre
2002, n. 289, assume che l’amesso versamento dei tributi dovuti e
non versati entro i termini fissati con l’istanza di
rateizzazione determinerebbe l’inefficacia della domanda di
condono presentata ai sensi della norma in rubrica, e che perciò
sarebbe erronea la sentenza impugnata per averlo ritenuto valido
nonostante il mancato pagamento di tutte le rate alla scadenza.
Il ricorso è fondato.
La definizione agevolata prevista dall’art. 9 bis della
legge 27 diceMbre 2002, n. 289, che comporta “la non applicazione
delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o
delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 diceMbre 2002, e per le quali il termine di
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rata in misura carente rispetto al dovuto, ha ritenuto valida la
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–
versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfezionas L \ i
infatti – come ripetutamente affermato da questa Corte – “solo se
si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei
modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di
previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della
medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono
ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono
insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte
applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la
sentenza impugnata, la quale, in relazione a sanzioni per omessi
versamenti IRPEF, aveva affermato che il mancato pagamento di una
o più rate successive alla prima determina non la totale
inefficacia della domanda di definizione, ma solo il ripristino
della sanzione limitatamente alle rate non versate” (Cass. n.
21360 del 2012, n. 19546 del 2011).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, can il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio e quelle relative ai gradi
di merito vanno compensate, considerato che l’orientamento
giurisprudenziale di riferimento in ordine all’applicazione
dell’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 è successivo alla
proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei
gradi di merito e quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2013.
le disposizioni di condono, di carattere eccezionale: in