Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3929 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11251-2008 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRACCO FERNANDO;

– ricorrente –

e contro

ANAS SPA, ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA’ PIEMONTE in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9461/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni scritte del Consigliere Relatore si conclude,

previa declaratoria di ammissibilità del presente ricorso, per la

revocazione della sent. N. 9461 del 2007 di questa Corte, da

pronunciarsi in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con

accoglimento del ricorso dell’ANAS, relativamente al denunciato vizio

di ultrapetizione, e rimessione degli atti ad altro Giudice di pace

di Torino, per la decisione relativa ai proposti motivi di

opposizione e sulle spese dei procedimenti per cassazione (ordinario

e per revocazione).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ANAS spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n 25 del 2005, con cui il Giudice di pace di Cevia aveva accolto l’opposizione proposta da C.A.M. avverso il verbale di contestazione della violazione di cui agli artt. 16, 23, 23 e 211 C.d.S. per errata indicazione dei termini per proporre ricorso e per incerta indicazione dell’Autorità alla quale rivolgersi.

Con sentenza in data 16.1/20.4.2007, n. 9461, questa Corte rilevato il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. ha accolto il ricorso, ritenuto manifestamente fondato, e, pronunciando nel merito, ha respinto l’opposizione, regolando le spese.

Ricorre per revocazione la C., e gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la ricorrente a sostegno del proposto ricorso che nella specie ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 atteso che ella aveva proposto altri motivi di opposizione, non risolti in ragione del principio di diritto enunciato nella sentenza richiamata e che pertanto non sussistevano i presupposti per la pronuncia nel merito da parte di questa Corte, atteso che la ratio decidendi adottata non copriva gli ulteriori motivi su cui l’originaria opposizione era fondata.

Occorre rilevare che effettivamente la proposta opposizione era articolata su plurimi motivi, che il primo giudice non ha neppure esaminato, avendoli con ogni evidenza ritenuti assorbiti.

Ora, in applicazione di un consolidato, e decisamente condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la decisione della controversia da parte della Cassazione a norma dell’art. 384 c.p.c. non è consentita nei casi in cui l’intervento caducatorio di quest’ultima dia luogo ad una pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito (v, Cass. 3.9.2007, n 18499; 22.5.2006, n 11928), consegue che la decisione adottata risulti il frutto di un errore di fatto, consistito nella supposta inesistenza di altre questioni sollevate con l’opposizione e non decise, una volta riconosciuto il sussistente vizio di ultrapetizione, come risulta dal fatto che la sentenza in questione non fa cenno alcuno ai motivi su cui l’opposizione era basata, nè enuncia conseguentemente, le ragioni per cui l’opposizione veniva rigettata.

Tanto costituisce errore di fatto (v. Cass. 8.8.2002, n. 11937) e pertanto risulta ammissibile il ricorso per revocazione come proposto.

In sede rescissoria, sussiste per le ragioni dette, il vizio denunciato, cosa che comporta la revocazione della sentenza impugnata.

La questione può essere decisa in Camera di consiglio, attesa la manifesta fondatezza del ricorso per revocazione, con nuovo esame dell’originario ricorso dell’Anas, da accogliersi relativamente al denunciato vizio di ultrapetizione, siccome pienamente sussistente, ma con rinvio al Giudice di pace di Cevia, in persona di altro magistrato, che dovrà esaminare i motivi di opposizione proposti e non esaminati.

Questi dovrà provvedere anche sulle spese relative ai procedimenti per cassazione svoltisi.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato ammissibile il ricorso lo accoglie e, giudicando in sede rescissoria, revoca la sentenza di questa Corte, n. 9461 del 2007 e rinvia al giudice di pace di Cevia, in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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