Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3929 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti CORTESE

Annalisa e Lucio Laurita Longo, elettivamente domiciliato nello

studio del secondo in Roma, Via G. Ferrari, 4;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORRI DI QUARTESOLO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dagli Avv.ti TOSI Loris e Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via dei

Monti Parioli n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione n. 20, in data 26.10.2006, depositata

il 21.12.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3887/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 51.20.2006, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione n. 20, il 26.10.2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione ICI degli anni 1999 e 2000, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 e difetto di motivazione, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e art. 3 bis conv. in L. n. 133 del 1994, modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, art. 29, comma 1, lett. b) (T.U.I.R.), nonchè per motivazione erronea ed insufficiente.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente e riconosciuto, nel caso, l’imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, fra l’altro, nella considerazione: a – che non erano ravvisabili, nel caso, i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali; b – che il fabbricato non risultava appartenere ed essere nella disponibilità del contribuente, nè asservito a terreno di proprietà dello stesso.

4 – Alle questioni poste con il ricorso, si ritiene possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

5 – Alla stregua del citato principio e delle precedenti considerazioni, trattandosi di fabbricati aventi, pacificamente, destinazione a stalle per allevamento di suini ed essendo classificati in categoria D/10, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso, nei sensi indicati in relazione, va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Veneto, procederà al riesame e, quindi, applicando i richiamati principi, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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