Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3928 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3928 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 16980-2017 proposto da:
CACHAY HUARCAYA PERCY DANI EL, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA
FERRARIS;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI MILANO;
– intimata avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositato il 19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C.

sAmBrro.

Data pubblicazione: 19/02/2018

FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Milano con ordinanza del 19.4.2017,
ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione di Cachay
Huarcaya Percy Daniel, che ricorre per cassazione con tre
motivi. Il prefetto di Milano non ha svolto difese.

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2.

Il provvedimento impugnato dà atto che: a)

l’espulsione è stata determinata in ragione del fatto che il
ricorrente, cittadino peruviano, aveva fatto ingresso nel
territorio dello Stato 1’11.6.2016, dalla frontiera di Ventimiglia
e non aveva presentato la dichiarazione di presenza di cui
all’art. 1, co 2, della L n. 68 del 2007; b) non era stata
dimostrata la pendenza di una procedura di protezione
internazionale, nonostante la concessione di due rinvii.
3. Il terzo motivo, che va esaminato con priorità, e con
cui si lamenta l’omesso esame di documenti e fatti allegati
dalla difesa, è inammissibile. A parte, infatti, che lo stesso
viene riferito al vecchio testo dell’art. 360, co 1 n., 5 (come è
evidente dalle massime citate a conforto della tesi, tutte
relative a fattispecie in cui il provvedimento impugnato era
antecedente all’entrata in vigore della L n. 134 del 2012), la
censura non solo, muove da circostanze di fatto diverse da
quelle considerate dal GdiP, deducendo esser stata
immediatamente effettuata la dichiarazione di presenza presso
il Comune di Vignate e non esser stata presentata la richiesta
di protezione internazionale, per il comportamento della
Questura di Milano, che aveva addotto pretesti per ricusarne la
ricezione, ma essa è pure generica, non esponendo neppure
quali documenti sarebbero stati prodotti e la loro decisività, al
Ric. 2017 n. 16980 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

fine di chiarire, prima ancora che documentare, in che modo
l’atteggiamento poco collaborativo degli Agenti della Questura
di Milano avrebbe precluso la presentazione della domanda di
protezione internazionale. Né del resto viene allegata la
ragione per la quale il ricorrente non ha dichiarato la presenza

4. I primi due motivi, con cui si deduce la violazione e
falsa applicazione delle norme sul diritto alla protezione
internazionale e l’omessa pronuncia in relazione al rischio in
caso di esecuzione dell’espulsione, sono del pari inammissibili.
Infatti, il tema relativo alle gravi minacce subite dal ricorrente
nel suo paese d’origine (che si indica nel Venezuela) non risulta
affrontato nell’impugnato provvedimento, e neppure enunciato
in parte narrativa, dove vengono esposte le ragioni della
proposta opposizione, ed il ricorrente non trascrive gli
argomenti dedotti al riguardo nell’atto d’impugnazione (né,
comunque, riferisce quali concreti rischi di essere sottoposto a
persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti egli corra
in caso di rimpatrio nel paese di origine) con conseguente
novità della questione in questa sede ed insussistenza della
dedotta omessa pronuncia.
5.

Non va provveduto sulle spese, in assenza di

costituzione della parte intimata. Trattandosi di processo
esente, non trova applicazione l’art. 13, co 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

ex art. 1, co 2 della L n. 68 del 2007.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA