Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3928 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3928 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Rinuncia
ricorso

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

ELETTI VITO, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Sisto presso

la quale è elettivamente damiciliato in Napoli alla via
Cjetti n.

ugo

16;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n12;
– costroricorrente –

avverso la sentenza della COmmissione tributaria regionale
del Lazio n. 137/34/07, depositata il 28 marzo

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’Il luglio 2013 dal Relatore Oans. Antonio Greco;
udita l’avv. Nadia Boni per il cantroricorrente;
udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’inairmissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.

Data pubblicazione: 19/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

4ATEF.1A. -i -;

Vito Eletti propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, nei confronti della sentenza della C3armissione
tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha
confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini
dell’IRPEF con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei
redditi presentata per l’anno 1996, recuperandosi a tassazione
redditi di lavoro autcncmo, mediante l’applicazione dei parametri

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
presente sede.
MPTIVI DELLA DECISIONE

In data 8 luglio 2013 il ricorrente ha depositato atto di
rinuncia al ricorso, secondo l’impegno assunto con l’ufficio,
essendo venuto meno l’atto impugnato a seguito dell’accoglimento
di istanza di annullamento in autotutela, cui aveva fatto seguito
lo sgravio parziale.
Alla luce della norma dell’art. 100 cod. proc. civ. va
pertanto dichiarata l’inamnissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P . Q .M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta

carenza di interesse.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

previsti dal d.P.C.m. 29 gennaio 1996.

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