Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3928 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13714-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in RONLA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI ROSA

CLEMENTINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2325/2018 R.G. 33850/2017 del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositato il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che non essendosi resa disponibile nella specie la videoregistrazione prevista dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, il giudicante non aveva disposto la comparizione personale del ricorrente ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Al ricorso resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il collegio reputa opportuno rimettere la trattazione della controversia all’udienza pubblica.

PQM

Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla 1 Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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