Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3927 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3927 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 16359-2017 proposto da:

WALY MOUSSA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARINA BERNINI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 19/02/2018

Con sentenza depositata il 20/4/2017, la Corte d’appello
di Perugia ha dichiarato inammissibile il gravame di Waly
Moussa avverso il rigetto del ricorso proposto contro il diniego
di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo
che l’introduzione del giudizio d’appello andava effettuata con

del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, co 9i quale modificato dal
D. Lgs. n. 142 del 2015, e che il gravame era stato depositato
il 6.10.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla
comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il
24.8.2016. Ricorre Wali Moussa, sulla base di un unico motivo,
con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e
702 quater c.p.c. L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo è fondato. Il D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
19, co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27
comma 1, lett. f) (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone
che: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di
rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro
sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la
Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
Ric. 2017 n. 16359 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

ricorso e non con atto di citazione, alla stregua della modifica

giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale
l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione
del tribunale di rigetto della domanda volta al
riconoscimento della protezione internazionale, deve essere

tempestività del gravame va verificata calcolandone il
termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 17420 del 2017; n.
26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la
tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla
modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito
sommario di cognizione.
4.

Nella specie, applicando detto principio, l’appello

deve ritenersi tempestivo, visto che, a fronte della
comunicazione in via telematica della pronuncia del
Tribunale in data 24/8/2016, la notifica dell’atto d’appello è
intervenuto il 29/9/2016, dovendosi tener conto della
sospensione dei termini feriali che, in assenza di
dichiarazione d’urgenza, va applicata nel regime, che qui
viene in rilievo, antecedente l’introduzione dell’art. 35 bis ad
opera della L. n. 46 del 2017.
5. In accoglimento del ricorso, va cassata la pronuncia
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato,
e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la

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