Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3927 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3927 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

Imposte dirette .
società di persom
– socio – reddib
di partecipazione

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
BOLCHINT GIUSEPPE ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola

Cornacchia ed elettivamente dcmiciliato in Roma alla via Val
Pellice n. 51;

controricorrente

avverso la sentenza della Ccumissione tributaria regionale
del Piemonte n. 47/14/09, depositata 1’8 ottobre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
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Rolatore Chn2_ Antonio ~Cu

l’avvneato dello Stato Eugenio De Bonis per la

ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

1

Data pubblicazione: 19/02/2014

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione,
sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo
l’istanza di cui all’art. 395, n. 5, cod. prue. civ. di Giuseppe
Angelo Bolchini, socio al 50% della sas FIN di Càserio Reberto e
Boldhini Giuseppe, ha revocato la sentenza, depositata il 10
luglio 2006, con la quale era stato dichiarato legittimo e
partecipazione per l’anno 1996, emesso sulla base di segnalazione
pervenuta dall’ufficio di Varese, che aveva preceduto
all’accertamento del reddito della società, ed ha quindi
annullato l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione.
Con il ricorso per revocazione il Boldhini esponeva che la
Commissione tributaria provinciale di Varese con sentenza
depositata il 14 maggio 2007 e quindi passata in giudicato,
accogliendo la domanda della società aveva annullato
l’accertamento; rilevava il rapporto di pregiudizialità e di
accessorietà tra tale sentenza e quella avente ad oggetto
l’accertamento del reddito di partecipazione, e ravvisava
contrarietà fra il giudicato formatosi nei confronti della
società e la decisione assunta nei confronti del socio.
La Commissione tributaria regionale anzitutto escludeva
l’inamissibilità dell’istanza per essere stata preposta oltre i
termini ordinari di impugnazione, atteso che nel caso di specie
il giudicato vincolante si era formato in un momento successivo
alla scadenza di detti termini; ritenuta poi identità di soggetti
ed oggetto fra la sentenza oggetto di revocazione e quella
definitiva emessa dalla O:missione tributaria provinciale nonché
la pregiudizialità di fatto di questa, in quanto riguardante
l’accertamento nei confronti della società di persone dalla quale
sarebbe poi derivato il maggior reddito di partecipazione
accertato al contribuente, riteneva vincolante il giudicato
formatosi tra le parti, non potendo trovare applicazione una
diversa decisione per il socio.
Il contribuente resiste can controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2

congruo l’avviso di accertamento parziale del reddito dì

Con il primo motivo, denunciando la nullità della sentenza
per violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, cod.
proc. civ., e dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 31 diceffibre 1992,
n. 546, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,
l’amministrazione sostiene non ricorrere i presupposti di tale
mezzo d’impugnazione, dovendo il giudicato sulla base del quale
si intende ottenere la revocazione della sentenza impugnata
essersi formato prima della pubblicazione della pronuncia per la
provinciale, in forza del cui giudicato il contribuente procede
per revocazione è successiva a quella della Commissione regionale
della quale si chiede la revocazione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge,
assume che la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod.
proc. civ., rientrando tra le ipotesi di revocazione ed.
ordinaria, potrebbe essere proposta entro e non oltre il termine
annuale, laddove, essendo stata la sentenza censurata per
revocazione depositata il 10 luglio 2006, il termine di
impugnazione sarebbe spirato il 10 ottobre 2007, mentre il
ricorso per revocazione è stato notificato il 10 noveMbre 2008.
Il secondo motivo è fondato, ove si consideri che la
revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395
cod. proc. civ. può essere proposta, a norma dell’art. 327, primo
comma, cod. proc. civ., solo entro l’anno dalla pubblicazione
della sentenza revocanda, salvo che, secondo la previsione del
secondo comma, eccezionale e come tale non estensibile
analogicamente, nell’ipotesi di sentenza pronunciata nei
confronti della parte contumace, che dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione di essa e per nullità della notificazione degli
atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ.
Questa Corte ha chiarito care “il configurarsi del
sopravvenire della conoscenza di un fatto quale dies a quo per
l’impugnazione, mentre è caratteristico delle ipotesi della
cosiddetta “revocazione straordinaria” (an. 1, 2, 3 e 6 dell’art.
395 cod. proc. civ.), è invece del tutto estraneo alle ipotesi
della cosiddetta “revocazione ordinaria” (an. 4 e 5 dello stesso
articolo), nelle quali il dies a quo si identifica, invece, in

3

quale si procede, laddove la pronuncia della Carmissickne

quello della notificazione della sentenza, o, in mancanza, in
quello della pubblicazione della stessa, e determina corrispondenterrente – il decorrere del termine breve, o del
termine annuale per l’impugnazione” (Càss. n. 5193 del 1997).
Il

ricorso per revocazicne proposto era quindi

inammissibile.
Il motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo
motivo, e la sentenza va cassata senza rinvio, alla luce del

Le spese del presente giudizio seguono la soccoMbenza e si
liquidano care in dispositivo, mentre vanno dichiarate campensate
fra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cagsa la sentenza impugnata
senza rinvio.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre alle spese prenotate a
debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

disposto del’art. 382, terzo camma, cod. proc. civ.

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