Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3927 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.A. ved. F., F.A. e F.F. –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avv. Dimini Giulio del Foro di Trieste e dall’avv.

Salvatore de Francesco, presso il quale sono elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212;

– ricorrenti –

contro

M.P. – rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del controricorso dall’avv. Nurra Riccardo del

Foro di Trieste e dall’avv. Giuseppe Schillaci, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 121;

– controricorrente –

Fo.Al. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

a margine del controricorso dall’avv. Aura Fonda del Foro di Trieste

e dall’avv. Maria Antonietta Perilli, presso la quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Conciliazione, n.

44;

– controricorrente –

nonchè

Comune di Trieste in persona del sindaco in carica – con sede in

(OMISSIS);

– intimato –

e

sul ricorso n. 4181/05 proposto l’8 febbraio 2005 da:

Fo.Al. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

a margine del controricorso dall’avv. Aura Fonda del Foro di Trieste

e dall’avv. Maria Antonietta Perilli, presso la quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Conciliazione, n.

44;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

U.A. ved. F., F.A. e F.F. –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avv. Giulio Dimini del Foro di Trieste e dall’avv.

Salvatore de Francesco, presso il quale sono elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212;

– ricorrenti principali controricorrenti –

M.P. – elettivamente domiciliata in Roma, al viale G.

Mazzini, n. 121, l’avv. Giuseppe Schillaci;

– intimata –

nonchè

Comune di Trieste – in persona del sindaco in carica – con sede in

(OMISSIS);

– intimato –

e

sul ricorso n. 4219/05 proposto il 9 febbraio 2005 da:

M.P. – rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del controricorso dall’avv. Riccardo Nurra del

Foro di Trieste e dall’avv. Giuseppe Schillaci, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 121;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

U.A. ved. Fonda, F.A. e F.F. –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avv. Giulio Dimini del Foro di Trieste e dall’avv.

Salvatore de Francesco, presso il quale sono elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212;

– ricorrenti principali controricorrente –

e

Fo.Al. – elettivamente domiciliato in Roma, alla via della

Conciliazione, n. 44, presso l’avv. Maria Antonietta Perilli;

– intimato –

nonchè

Comune di Trieste – in persona del sindaco in carica – con sede in

Trieste, alla piazza dell’Unità d’Italia, n. 4;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 644 del 28

settembre 2004 – non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

gennaio 2010 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

uditi l’avv. Giulio Dimini, l’avv. Maria Antonietta Perilli e l’avv.

Riccardo Nurra con delega dell’avv. Francesco Schillaci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e di quello incidentale di Fo.Al. per quanto di

ragio-ne e per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso

incidentale della M..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.A. ved. F. ed F.A. e F., quali eredi di f.a., con atto notificato il 31 dicembre 1994 convennero Fo.Al., fratello di a., ed il Comune di Trieste davanti al Tribunale di Trieste e, premesso che il medesimo Tribunale con sentenza n. 982 del 24 giugno 1992 aveva accolto la domanda del convenuto di declaratoria dell’acquisto per usucapione di una superficie comunale di mq 329, poi identificata come p.t. (OMISSIS) del c.c. di Trieste, nel cui possesso entrambi i fratelli F. erano succeduti nell’anno (OMISSIS) al padre G., proposero opposizione di terzo avverso la sentenza e domandarono l’accertamento della loro comproprietà del bene usucapito in ragione del 50%.

Inoltre, con ulteriore atto notificato il 9 gennaio 1995, la U. e le F., esponendo che Fo.Al. aveva venduto il (OMISSIS) a M.P. l’intera superficie usucapita, che, unitamente alla p.t. (OMISSIS) di mq. 125 circa, costituiva il terreno sul quale F.G. aveva costruito nel (OMISSIS) una villetta composta da due appartamenti sovrapposti, devoluti per testamento al figlio a., quello al primo piano, ed al figlio Al., quello al piano terra, con vennero Fo.Al.

e la M. davanti al Tribunale di Trieste e rivendicarono nei confronti di entrambi i convenuti la comproprietà della superficie, domandando, in via concorrente o alternativa, la declaratoria della nullità della compravendita per simulazione assoluta o del loro diritto di prelazione ex art. 732, c.c. nonchè la condanna solidale del Fo.Al. e della M. al risarcimento dei danni.

Resisterono il Fo.Al. e la M. e, nella contumacia del Comune di Trieste, il Tribunale, riunite le cause, con sentenza del 28 maggio 2001 dichiarò improponibile l’opposizione di terzo e rigettò le restanti domande delle attrici, compensando integralmente tra le parti le spese dei giudizi.

La decisione, gravata dalla U. e dalle F., venne riformata il 28 settembre 2004 dalla Corte di appello di Trieste, che, “in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 404 c.p.c.” condannò Fo.Al. a pagare alla U. ed alle F. la somma complessiva di Euro 98.193,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, “da computarsi – previa devalutazione di essa al 31 dicembre 1994 – sulla somma annualmente rivalutata da tale data al saldo”, e compensò tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ponendo gli oneri di c.t.u. a carico di tutte le parti nella misura di 1/3 ciascuna. Premesso che nel sistema tavolare il valore costitutivo dell’iscrizione è limitato agli atti di acquisto inter vivos e non si estende ai trasferimenti per causa di morte od agli acquisti per usucapione e che non poteva ritenersi che con il suo comportamento il dante causa delle attrici avesse rinunciato all’usucapione maturata anche in suo favore, osservarono i giudici di secondo grado che il diritto di comproprietà della U. e delle F. sul bene usucapito non era opponibile alla M., che aveva acquistato il bene sulla fede del libro fondiario, e che il Fo.Al. doveva essere condannato, conseguentemente, al risarcimento dei danni cagionati alle attrici dalla perdita del loro diritto, liquidati in misura corrispondente al valore del 50% del bene usucapito, depurato della metà delle spese sostenute dal Fo.Al. per l’ottenimento della sentenza oggetto di opposizione. La U. e le F. sono ricorse per la cassazione della sentenza con quattro motivi, illustrati da successiva memoria, ed il Fo.Al. e la M. hanno resistito con controricorsi, proponendo contestuali ricorsi incidentali, ai quali le ricorrenti principali hanno resistito con controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza.

Segue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse formulata dal controricorrente Fo.Al. sul rilievo che, avendo le ricorrenti impugnato la sola statuizione relativa all’accertamento dell’impossibilità di restituzione dell’immobile, e non anche quella, “fondata sul medesimo dato fattuale”, di condanna al risarcimento del danno, all’accoglimento della domanda delle attrici di restituzione del bene in natura ostava la sua incompatibilità con il giudicato formatosi sul loro diritto al ristoro del pregiudizio subito.

Come evidenziato nell’eccezione, infatti, il ricorso principale ha attinto il dato fattuale, comune ad entrambe le statuizioni di rigetto del la rivendica e di condanna al risarcimento dei danni, costituito dalla (in)opponibilità della vendita del bene ai comproprietari pretermessi nella stipulazione della compravendita, e la conseguente non definitività dell’accertamento relativo a detto dato esclude che nel giudizio si sia verificata una preclusione al riesame della pretesa recuperatoria del bene derivante dalla raggiunta definitività di quella risarcitoria da essa condizionata.

Con il primo motivo, il ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5, e dell’art. 2728 c.c., comma 1 e art. 2729 c.c., comma 1 e per omessa, insufficiente o contraddittoria sul punto dell'(in)opponibilità dell’usucapione l’acquirente dell’immobile, atteso che nel regime tavolare l’acquisto “sulla fede dei libri fondiari” comporta soltanto una presunzione semplice di buona fede dell’acquirente e l’assunto che la convenuta aveva “acquistato un bene di cui il suo dante causa venditore disponeva in forza di sentenza”, non escludeva la sua possibilità di accertare con l’uso della normale diligenza che:

a) la villetta non insisteva soltanto sulla superficie comunale usucapita (p.t. (OMISSIS)), ma anche su quella acquistata dal costruttore nel (OMISSIS) (p.t. (OMISSIS)), ed il confine tra le due particelle tagliava verticalmente la costruzione senza alcun riguardo alla consistenza dei due appartamenti sovrapposti;

b) il possesso della villetta era stato manifestamente esercitato, dopo la morte del costruttore, da entrambi in suoi figli e, in particolare, dal dante causa delle attrici, che con la sua famiglia aveva continuato ad occupare pacificamente l’appartamento al primo piano;

c) l’esistenza tra gli eredi del costruttore di un giudizio di divisione ereditaria era evidenziata nello stesso contratto di compravendita, essendosi l’acquirente riservata con apposita clausola il diritto di acquistare quella parte della p.t. (OMISSIS), che all’esito di esso sarebbe stata at tribuita al venditore;

d) dall’atto di citazione del giudizio di divisione, depositato in copia presso la “collezione di documenti” (costituente parte integrante del libro fondiario) risultava che la divisione non aveva ad oggetto la sola p.t. (OMISSIS), ma l’intera villetta. Il motivo è infondato. I giudici di secondo grado, precisato che ai sensi del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, u.c., restano salvi i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all’iscrizione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione o per altro modo di acquisto originario, hanno affermato che non vi era prova che la convenuta avesse acquistato la superficie, di cui era rivendicata la comproprietà, in doloso concerto con il venditore e che la medesima non era “in grado di sapere il fatto dell’intervenuta usucapione” di essa anche da parte del fratello del venditore, avendo acquistato un bene di cui quest’ultimo disponeva in forza di una sentenza.

Da un lato, quindi, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio che, essendo nel sistema tavolare le risultanze dei libri fondiari assistite da pubblica fede, l’acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede ed è onere del terzo, che sostiene di avere usucapito un bene, provare che colui che lo ha successivamente acquistato dal titolare in base al libro fondiario era in malafede, in quanto a conoscenza dell’usucapione, anche se non giudizialmente dichiarata ed iscritta, ovvero in grado di conoscerla con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr. da ultimo:

Cass. civ., sez. 2, sent. 21 luglio 2009, n. 16961).

Dall’altro, ha escluso in base agli elementi acquisiti che le attrici avessero soddisfatto il loro onere di provare la malafede dell’acquirente ed ha attribuito alla sentenza, che nel (OMISSIS) aveva accertato l’usucapione della superficie in favore del solo venditore, l’idoneità ad escludere che la normale diligenza imponesse alla convenuta di indagare nel (OMISSIS) sulla veridicità del contenuto della pronuncia. Rispetto a tale duplice apprezzamento, il motivo, oltre che non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto privo della specificazione del se, ed in quali termini, gli argomenti esposti siano stati prospettati nel giudizio di merito, si risolve, in parte, nella contestazione che l’acquirente di un bene possa fare affidamento sulla proprietà di esso attestata in una sentenza divenuta definitiva e nell’assunto che la pronuncia di usucapione non lo esonererebbe da una autonoma verifica della sua effettiva condizione, e, in altra parte, nell’assunto che l’acquisto di una superficie sulla quale insistevano unità abitative non autonome, ed interessate nella loro integrità da un giudizio di divisione, manifestava una finalità speculativa dell’acquisto che sottintendeva la conoscenza o la necessità di conoscere tale condizione.

Non evidenzia, dunque, alcun vizio di inadeguatezza od illogicità della motivazione, ma sollecita una verifica dell'(in)esistenza della mala fede dell’acquirente mediante un riesame degli elementi ed argomenti che riferisce già introdotti nel processo, che non è consentito al giudice di legittimità, al quale è rimesso un controllo solo formale dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 2056 c.c. con riferimento all’art. 1223 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa la determinazione del danno subito dalle attrici, avendo detratto dal valore della loro quota della superficie venduta le spese sostenute dal venditore per ottenerne la declaratoria di usucapione nei confronti del Comune, benchè le stesse non potessero essere tenute a concorrere nei costi dell’illecito realizzato in loro danno.

Il motivo è fondato.

L’opposizione di terzo, prevista dall’art. 404 c.p.c., comma 1, costituisce un mezzo di impugnazione (straordinario) delle sentenze e la sua proposizione non comporta alcuna deroga ai principi in tema di onere delle spese del giudizio dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, in panico lare a quelli della causalità della lite e della soccombenza, che, nel rispetto del giudicato interno eventualmente formatosi, va comunque riferita all’esito di tutte le fasi in cui il giudizio si è articolato a seguito dell’originaria domanda di accertamento dell’usucapione, ivi compresa, quindi, quella conclusasi con la sentenza oggetto di opposizione.

Inoltre, fermo che soltanto l’imposta di registro degli atti enunciati nelle sentenze si sottrae ai principi già menzionati, va aggiunto che le spese del giudizio di usucapione, oltre a non potere gravare su soggetti risultati vincitori nel merito rispetto tanto al Comune quanto all’opposto, salvo che, parzialmente, in ragione di un comune interesse alla lite o di compensazione, non potevano essere recuperate all’esterno nel diverso giudizio riunito di risarcimento dei danni conseguenti alla indebita alienazione della quota dell’immobile e fatte ricadere sulle opponenti, sotto forma di compensatio lucri cum damno o di qualsivoglia altro titolo, ostandovi il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la condanna al rimborso delle spese deve avvenire nell’ambito dello stesso giudizio nel quale le stesse sono state anticipate.

Sul punto, quindi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni, da liquidare anche secondo equità, per spese, disagi, stress e tempo perduto dalle attrici a seguito del l’illecito commesso dal convenuto.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non enuncia quali elementi di prova erano stati richiesti e/o acquisiti sull’esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali di versi dalla perdita della quota immobiliare e quali elementi in atti consentisse una loro eventuale diversa liquidazione con criterio equitativo e l’omissione si risolve in un difetto di autosufficienza del motivo, oltre che di interesse alla sua formulazione.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, avendo dichiarato integralmente compensate le spese del grado, benchè il convenuto fosse rimasto integralmente soccombente. L’esame della doglianza è assorbito dalla cassazione con rinvio che consegue alla fondatezza del primo motivo, essendo onere del giudice di rinvio la riliquidazione spese processuali con riferimento all’esito del giudizio.

Con il primo motivo, di ricorso incidentale del Fo.Al. lamenta la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 132 e 404 c.p.c., agli artt. 1145 e 1158 c.c., al R.D. n. 499 del 1929, artt. 1 e 5, ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., avendo ritenuto ammissibile l’opposizione di terzo:

a) senza pronunciarsi sull’eccezione di carenza d’interesse alla sua proposizione per essere l’intero immobile usucapito divenuto proprietà di altro soggetto;

e fondata, benchè:

b) le opponenti non fossero titolari di un diritto, bensì della mera aspettativa all’accertamento del loro diritto di comproprietà;

c) l’acquisto per usucapione fosse condizionato sino alla verifica dell’essere venuta meno la demanialità del bene;

d) il dante causa delle opponenti avesse rinunciato ad agire per tali accertamento e verifica e non avesse serbato soltanto, come provato dalle deposizioni testimoniali, un mero silenzio sulla richiesta del compossessore di agire per l’accertamento dell’usucapione.

Il motivo è infondato.

Quanto al rilievo sub a), perchè l’opposizione di terzo, prevista dal l’art. 404 c.p.c., comma 1, costituendo un’impugnazione della decisione contro la quale è proposta, implica un litisconsorzio necessario fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (cfr.: Cass. civ., sez. 3, sent. 1 luglio 1998, n. 6416;

Cass. civ., sez. 2, sent. 27 agosto 1997, n. 8103);

Quanto a quelli sub b) e c), giacchè, a norma dell’art. 1158 c.c., il solo possesso continuato per venti anni comporta l’acquisto della proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento e la sentenza che accerta l’avvenuto acquisto ha pacificamente natura meramente dichiarativa e funzione di garanzia della pubblicità della loro circolazione. Non è pertinente, quindi, all’esistenza del diritto, ma alla sua tutela, la questione relativa all’estensione all’istituto dell’usucapione, ex art. 1165 c.c., della disciplina dettata per la rinuncia alla prescrizione ed alla possibilità che questa possa avvenire per atto non scritto o tacitamente (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 1 aprile 1999, n. 3122; Cass. civ., sez. 2, sent.

5 settembre 1998, n. 8815). Quanto a quello sub d), perchè sono riservati al giudice di merito la valutazione delle deposizioni testimoniali e, nella specie, era a lui attribuito l’accertamento, in base agli elementi acquisiti, della ravvisabilità nella mancata risposta alle sollecitazioni rivolte al titolare del diritto ad agire in giudizio per la declaratoria dell’usucapione di un mero silenzio ovvero di una rinuncia tacita a far valere il relativo di-ritto, ed il rilievo sul punto della sentenza che l’asserita rinuncia era incompatibile con la proposizione dell’azione di divisione appare sufficiente e logico a motivare adeguatamente e logicamente il giudizio espresso, pur in presenza delle deposizioni testimoniali di cui il ricorrente chiede con il motivo un riesame inammissibile in sede di legittimità.

Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esposti unitamente, per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., avendo accolto la domanda di accertamento dell’usucapione di una quota pari alla metà della superficie comunale, benchè la stessa fosse stata rinunciata nel corso del corso del giudizio, e giudicato su domande inammissibili sia per la loro novità che per il rifiuto dell’opposto di accettare il contraddittorio su di esse.

I motivi sono in parte infondati ed in altra inammissibili.

Pur se in via subordinata, le opponenti avevano riproposto tanto nelle conclusioni del giudizio di primo grado, quanto nell’atto di appello la domanda di accertamento della proprietà della metà della superficie usucapita e su di essa la sentenza si è correttamente pronunciata, costituendo l’individuazione di una rinuncia nella mancata specifica riformulazione della domanda nelle conclusioni del giudizio di secondo grado e nella specificazione in esse, invece, dei singoli beni compresi in tale metà un apprezzamento rientrante nella discrezionalità del giudice di merito non sindacabile sotto il profilo della violazione di norme processuali.

Nessun interesse sussiste, invece, a denunciare il mancato rilievo dell’inammissibilità di domande che non sono state esaminate dal giudice a quo.

Con il quarto motivo, per violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo condannato il convenuto al risarcimento del danno senza specificare quali fosse la condotta a lui addebitata e chiarire il nesso eziologico tra essa ed il danno ingiusto subito dalle opponenti.

Il motivo è fondato.

I giudici di secondo grado, pur essendosi dilungati sulle vicende che avevano preceduto la proposizione della domanda di accertamento dell’usucapione da parte del solo opposto e sulle ragioni per le quali non poteva essere accolta la revindica delle opponenti e, in particolare, sulla buona fede dell’acquirente, in quanto il suo dante causa disponeva del bene in forza di una sentenza che ne aveva dichiarato l’usucapione in suo esclusivo favore, hanno concluso che da esse “necessariamente ne consegue che a favore delle attrici residua in realtà un corrispondente diritto risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. gravante su Fo.Al. (che ha agito con il chiaro intendimento di porre il fratello di fronte al fatto compiuto)”, senza menzionare quale fosse il fatto (proposizione della domanda di usucapione in suo solo favore ovvero contratto di compravendita del bene di cui era stata dichiarata l’usucapione oppure entrambi) addebitato all’opposto e perchè la condotta del convenuto fosse contraddistinta da dolo o colpa ed eziologicamente col legata al danno subito dalle opponenti. Sul punto, quindi, potendo dal testo del motivo enuclearsi una censura di vizio di motivazione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame.

Con il quinto motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè nella determinazione dell’ammontare del danno non ha considerato il mutamento della domanda delle opponenti e che il pregiudizio sofferto poteva riguardare la sola alienazione delle parti comuni da esse specificamente da loro successivamente indicate e non anche l’appartamento al piano terra, che l’opposto abitava in via esclusiva da oltre venti anni.

Il motivo è inammissibile in quanto presuppone la fondatezza delle questioni già disattese con il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Con il sesto motivo, per violazione dell’art. 2043 c.c., giacchè in caso di accoglimento della domanda di restitutio in integrum della quota dell’immobile usucapita la condanna al risarcimento dei danni sarebbe priva di causa.

L’esame del motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale.

Con il ricorso incidentale la M. denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla compensazione delle spese processuali, non avendo considerato che l’acquirente era parte soltanto di uno dei due giudizi riuniti.

Il motivo, che sostanzialmente denuncia una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è fondato, non potendo essere compensate le spese anticipate dalla parte vincitrice di una causa con quelle di un’altra causa, seppure riunita, nella quale la stessa parte non è stata evocata o non è intervenuta. Anche

PQM

per tale motivo

essere cassata con rinvio.

P.Q.M. Riunisce i ricorsi.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, il quarto del ricorso incidentale di Fo.Al. ed il ricorso incidentale della M.. Dichiara inammissibili il terzo motivo del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale del Fo.

A., assorbiti il quinto motivo del ricorso principale ed il sesto del ricorso incidentale del Fo.Al. e rigetta tutti gli altri motivi di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA