Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3927 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., in proprio e quale erede di C.E.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 22^, n. 340, depositata il 17 aprile

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

– che, deducendo insufficienza ed illogicita’ della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello reiettiva dell’impugnazione promossa avverso decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro avviso di accertamento irpef ed ilor per l’anno 1993, notificatole (in proprio e nella qualita’ di erede di C.E.), sul presupposto della distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati a carico della s.p.a. Co.Ge.Co., a ristretta base azionaria.

– che l’intimata non e’ costituita;

RILEVATO:

– che, nel suo nucleo essenziale, la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nelle battute di seguito testualmente riportate: “La Commissione esaminati gli atti, rileva che, effettivamente, l’accertamento trae origine da un’altra verifica e che il relative p.v. non e stato portato a conoscenza della Soc. Co.Ge.Co, ne’ ai soci della stessa. L’ufficio, recependo la segnalazione della G.F., e’ arrivato alla conclusione che attraverso diverse operazioni contabili la soc. Co.Ge.Co, ha conseguito utili non dichiarati, che ha presumibilmente distribuito ai soci in modo occulto. L’Agenzia delle Entrate nei caso specifico non poteva agire per “relationem” in quanto gli atti a cui fa riferimento non erano a conoscenza della Societa’ verificata. La L. n. 241 del 1990, art. 3 prevede che in ogni comunicazione ai contribuenti siano specificati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base dell’atto, per cui e nullo l’avviso di accertamento al quale non siano allegati gli atti endoprocedimentali che hanno portato alla determinazione dell’imposta, essendo tale allegazione finalizzata alla tutela di difesa del contribuente”;

OSSERVATO:

– che, alla luce dell’indicato rilievo, il ricorso dell’Agenzia si rivela fondato;

che, in merito all’assorbente questione del difetto di motivazione dell’atto impositivo opposto, le conclusioni dei giudici di appello risultano, infatti, espresse in termini del tutto tautologici, senza il benche’ minimo supporto argomentativo effettivamente relazionato a specifica e concreta emergenza probatoria ed idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contrapposti elementi di valutazione offerti dall’agenzia appellante (e, in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), sicche’ la decisione appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

RITENUTO:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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