Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3927 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 11/02/2019), n.3927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21062-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1358/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, rigettava la domanda proposta da B.A. che, sul presupposto di avere lavorato per vari anni alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca in qualità di docente in forza di numerosi contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2002-2003 e fino all’anno scolastico 2005-2006, chiedeva la dichiarazione di illegittimità dell’apposizione del termine e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno.

La Corte d’appello a fondamento del rigetto riteneva non configurabile la dedotta abusiva reiterazione dei contratti a termine secondo i principi affermati da questa Corte con le sentenze n. 22552 del 2016 e successive conformi, in quanto non si era trattato di assunzioni su posti di organico di diritto di durata superiore a 36 mesi; inoltre, il docente era stato immesso in ruolo a partire dal 1.9.2006 e la stabilizzazione rappresentava misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, nè risultavano configurabili danni ulteriori e diversi.

3. Per la cassazione della sentenza B.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ed ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

4. il MIUR è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del primo motivo il ricorrente deduce la violazione della normativa nazionale ed europea e sostiene che l’avvenuta immissione in ruolo non farebbe venir meno il diritto al risarcimento del danno;

2. come secondo motivo lamenta che le conseguenze dell’abuso dovrebbero comportare il diritto al risarcimento del danno.

3. come terzo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che dovesse essere il lavoratore a dimostrare di avere subito un danno;

4. come quarto motivo deduce che il regime delle spese adottato dalla Corte territoriale avrebbe violato il dettato degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la compensazione delle spese sarebbe stata disposta malgrado la soccombenza virtuale dell’amministrazione, determinata dalla ritenuta abusiva reiterazione.

5. Il ricorso è inammissibile.

La motivazione della Corte territoriale poggia su due concorrenti argomentazioni, delle quali la seconda, tesa a negare la sussistenza di danni risarcibili in ragione dell’intervenuta stabilizzazione, è oggetto delle prime tre formulate censure. La prima argomentazione, che esclude la sussistenza dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, non è stata invece fatta oggetto di specifico motivo di ricorso.

Opera dunque il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui da ultimo n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

6. L’inammissibilità riguarda anche il quarto motivo, che muove dall’errato presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a tempo determinato.

7. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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