Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3926 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3926 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PCMCBINI GIUSEPPE ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola

Cornacchia ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Val

Imposte dirette società di persone
socio
accertamento
litisconsorzio
necessario

Pellice n. 51;
– zloazzente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

templem.:’E?,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

7,

– =tetramente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Piemonte n. 27/22/06, depositata il 10 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 luglio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Giangiacomo Bausone per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVCWIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 19/02/2014

y4-11

Giuseppe Angelo Bolchini propone ricorso per cassazione,
sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria, nei
confronti della sentenza, depositata il 10 luglio 2006, della
Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo
l’appello dell’ufficio di Borgomanero dell’Agenzia delle entrate,
ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento parziale
del reddito di partecipazione per l’anno 1996, nella misura del
50%, alla sas FIM di Caserio Roberto e Bolchini Giuseppe, emesso
per quel periodo d’imposta il reddito della società, della quale
il contribuente era appunto socio.
L’Agenzia delle entrate resiste on controricorso.
=VI DELLA, DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di partecipazione ad una
società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di uno
dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicdhè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati

2

su segnalazione dell’ufficio di Varese, che aveva rideterminato

impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Novara.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al

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