Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3926 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6614-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER, 43,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BAROTTI CARLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1780/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30.8.2017 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da N.A. nato in Mali. La Corte ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di oggettiva difficoltà. N.A. propone ricorso per cassazione per due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e cioè la documentazione sanitaria, che attesta il suo esser affetto da fibroma ossificante della mandibola in relazione al quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico il 1 ottobre 2015.

2. Col secondo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il ricorrente che evidenzia come sia mancato un giudizio di primo grado, lamenta la mancata valutazione della documentazione sanitaria prodotta, ed afferma di essere persona vulnerabile perchè affetta da gravi malattie.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, vanno rigettati.

4. Va premesso che la circostanza, più volte sottolineata dal ricorrente, relativa al mancato svolgimento del giudizio di primo grado, dovuto all’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso, è ininfluente, avendo il ricorrente visto la sua domanda di protezione valutata nel merito dalla Corte d’Appello e considerato che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, costituendo, anzi, il sistema ordinario previsto dalla disciplina di cui all’art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 (convertito in L. n. 46 del 2017), che ha soppresso l’appello.

5. Va, ancora, rilevato che l’invocata mancanza di approfondimenti istruttori da parte del giudice non tiene conto che la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017). Nella specie, la valutazione di non credibilità Ci è stata effettuata dalla Corte territoriale, per essere la ‘vicenda narrata, priva di collocazione locale e temporale, del tutto inverosimile, il che attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile.

6. Il riferimento alla mancata considerazione dello stato di grave malattia, da cui il ricorrente sarebbe affetto, è censura generica: l’affezione patita, secondo quanto riferito in seno allo stesso ricorso, è stata infatti risolta chirurgicamente nel 2015 ed il ricorrente si limita a richiamare indistinta “copiosa documentazione medica”, e a riportare, anche in sede di memoria, brani di relazioni datate (luglio 2016) e necessità di controlli (TAC mandibola, fissati per il settembre 2016, dunque già eseguiti): lo stato di grave malattia, che, in tesi, non sarebbe stato apprezzato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non risulta, in conclusione, utilmente dedotto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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