Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3926 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17859-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BUCCIONI, 4, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABINO RASCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UDICARE SRL, in persona del Procuratore speciale elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARCO NAVARRA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO MANILI, giusta procura speciale a

margine della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

C.C., C.D.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del

Tribunale di Napoli per non essere la presente causa devoluta ad

arbitri, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. R.G. 25908/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Napoli del 17 giugno 2016.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Francesco Antonio

Genovese;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Fallimento (OMISSIS) sri in liquidazione (d’ora in avanti, solo: il Fallimento) ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 14 luglio 2016, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale, decidendo sulle domande proposte contro la Udicare srl (d’ora in avanti, solo: la convenuta) (di simulazione assoluta, simulazione relativa, nullità per il prevalente animus donandi in mancanza di atto pubblico, nullità per violazione dell’art. 1418 c.c., revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, risoluzione per grave inadempimento), ha escluso la vis actractiva del tribunale fallimentare, nei sensi ci cui alla L. Fall., art. 24, ed ha affermato la competenza arbitrale (della Camera nazionale ed internazionale di Milano) per la presenza di una clausola compromissoria, in quanto le domande trovavano la loro causa petendi nel contratto e afferivano a diritti già esistenti nel patrimonio del fallito al momento del fallimento; che la convenuta ha resistito in questa fase; che, nelle sue conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario di Napoli;

Lette le memorie delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il regolamento è ammissibile, perchè proposto nei confronti di sentenza affermativa della competenza arbitrale per l’esistenza di clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro stipulato tra la società in bonis e la convenuta;

che, infatti, tale pattuizione non è oggetto di contestazione;

che, tuttavia, il Fallimento ha ricapitolato le domande proposte (di simulazione assoluta, simulazione relativa, nullità per il prevalente animus donandi in mancanza di atto pubblico, nullità per violazione dell’art. 1418 c.c., revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, risoluzione per grave inadempimento), avanti al tribunale di Napoli, lamentando il parziale richiamo operato dal Tribunale e richiamando per tutte la comune finalità recuperato ria dei beni illegittimamente fuoriusciti dalla massa attiva;

che le doglianze della curatela sono fondate, avendo questa Corte affermato il principio di diritto secondo cui la “competenza, esclusiva ed inderogabile, del tribunale che ha dichiarato il fallimento per tutte le azioni che ne derivano – non opera per le azioni aventi con il fallimento un rapporto di mera occasionalità; (sicchè) in detto rapporto si pone l’azione rivolta alla liquidazione del compenso arbitrale non accettato dalle parti, la cui cognizione continua a spettare pertanto, anche in caso di fallimento, al presidente del Tribunale indicato nell’art. 810 c.p.c., comma 1”;

che, pertanto, nel caso di specie, come correttamente argomenta la curatela ricorrente, tutte le azioni proposte (e, in ultimo quella revocatoria ordinaria L. Fall., ex art. 66) sono accumunate dalla comune finalità ripristinatoria del patrimonio della società fallita in ragione ed in vista del fallimento (da quella di simulazione a quella revocatoria) senza che tra le stesse e la procedura concorsuale possa dirsi esistere “un rapporto di mera occasionalità”, in ordine al quale punto decisivo della controversia mancano del tutto sia la motivazione del provvedimento impugnato e sia le argomentazioni di parte resistente;

che, di conseguenza, deve essere accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Napoli, in ragione della L. Fall., art. 24, in luogo degli arbitri, a decidere delle domande proposte dalla curatela fallimentare, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Macerata, in luogo degli arbitri, a decidere della domanda proposta dai due risparmiatori, rimette le parti innanzi a detto Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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