Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3925 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGNINI CHIARA ANNA,

rappresentata e difesa dall’avv. Màriano

Russo presso il quale è elettivamente dcmiciliata in Napoli alla
via Cervantes n. 55/5;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è daniciliata in Rema in via dei Portoghesi n.
12;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Oarmissicale tributaria regionale
della Campania n. 74/50/06, depositata il 5 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per la
ragnazione delle sentenze di primo e di secondo grado.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Imposte dirette ,’.
società di persone
socio
accertamento
litisconsorzio
necessario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Chiara Anna Pagnini propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo
l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo
l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per il 1996 con il
quale era stato determinato un maggior reddito di partecipazione
nella sag Gran Caffè facendo applicazione dei parametri previsti

della legge 28 diceMbre 1995, n. 549, ed all’esito del formale
invito, non accolto, ad esporre fatti e produrre documenti che
dimostrassero i motivi giustificativi degli scostamenti esistenti
fra ricavi dichiarati e quelli determinati con l’uso dei
parametri.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

mica= DELLA DECISIONE
Preliminantente il Collegio rileva Che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di partecipazione ad una
società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di uno
dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente autamatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicdhè tutti questi soggetti devano essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricotLeu.ti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo

2

dal d.P.Cim. 26 gennaio 1996, ai sensi dell’art. 3, camma 181,

7g5;17.7

Al s;
N. H i

.•

MAURIA 1saBL’IARIA
inpugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs.

546/92

(salva la possibilità di riunione ai sensi del

successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
(3ass., sezioni unite, 4 giugno

2008, n. 14815).

La sentenza inpugnata deve pertanto essere cassata,

il

giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativanente
recente.
P . Q .M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2013.

proceddnento, anche di ufficio”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA