Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 805/2005 proposto da:

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI

Raffaele, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

B.F.C., B.E., B.N.,

B.M.T., B.C.;

– intimati –

sul ricorso 3278/2005 proposto da:

B.F.C. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato VONA GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti ric. incidentali –

e contro

B.I., B.M.T., B.C.,

B.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3514/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato VONA Giuseppe difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato tra l’11 e il 14 marzo 1996 B.F. C. ed B.E. citarono davanti al Tribunale di Roma S.F., B.N., B.I., B. C. e B.M.T., eredi del defunto fratello degli attori B.G.B., chiedendo: – in via principale, che fosse riconosciuta autentica la scrittura privata del (OMISSIS), con la quale il dante causa delle convenute aveva venduto agli attori stessi la quota di 2/12 di un immobile; – in subordine, che fosse dichiarata la loro qualità di proprietari del bene, della cui quota residua erano già titolari, avendolo posseduto per intero per più di venti anni. Si costituirono in giudizio B.C. e B.M.T., contestando la fondatezza di tali domande e chiedendo, in via riconvenzionale, la divisione dell’immobile; successivamente, essendosi accertata per mezzo di consulenza tecnica di ufficio l’autenticità della sottoscrizione di B.G.B., aderirono alla domanda principale degli attori, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Le altre convenute rimasero contumaci.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 17 febbraio 2000 il Tribunale respinse entrambe le domande formulate da B.F.C. ed B.E., osservando che la firma di B.G.B. era risultata autografa, ma che nella scrittura l’oggetto dell’alienazione non era sufficientemente determinato, mentre l’assunto dell’usucapione era rimasto indimostrato; compensò tra le parti le spese di giudizio.

In accoglimento del gravame proposto dai soccombenti – che era stato contrastato da B.N. e B.I., mentre erano rimaste contumaci B.C. e B.M.T. – la decisione di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28 luglio 2004 ha dichiarato autentica la scrittura in questione; ha condannato B.N. e B. I. alle spese del giudizio di appello e le ha dichiarate non ripetibili nei confronti di B.M.T. e B. C..

B.I. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. B.F.C. ed B.E. si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale. B.N., B. C. e B.M.T. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. I ricorrenti incidentali hanno presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale B.I. lamenta che la Corte d’appello ha mancato di rilevare che il contratto in questione avrebbe dovuto essere considerato come preliminare anzichè definitivo, nonostante l’impiego del termine “vende”, in quanto era intestato come “compromesso” e non conteneva la previsione di una successiva formalizzazione con atto pubblico.

La doglianza va disattesa.

Secondo la ricorrente, la questione era stata sollevata nel giudizio di secondo grado, essendo stata prospettata in quella sede la necessità di “verificare la sussistenza di tutti i requisiti e condizioni legali per dar luogo al chiesto provvedimento, circa la sussistenza di un atto valido ai fini del trasferimento delle proprietà immobiliari”. Si tratta però di una deduzione estremamente generica, inidonea a introdurre il tema della eventuale qualificabilità del negozio in maniera diversa da una vendita definitiva, come era stato dalle parti concordemente inteso nel precedente grado di giudizio, in cui si era soltanto dibattuto sull’autenticità della firma di B.G.B.. La questione non può quindi avere ingresso in questa sede, a causa della sua “novità”.

Con il secondo motivo del ricorso principale Itala Barbacini sostiene che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto che l’oggetto dell’alienazione fosse determinato o determinabile, pur se nella scrittura non erano stati precisati nè i confini dell’immobile, compreso in un edificio condominiale, nè il numero civico contrassegnante il box auto.

Neppure questa censura può essere accolta.

La Corte d’appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di legittimità (oltre ai meno recenti precedenti citati nella sentenza impugnata, v., per tutte, Cass. 29 maggio 2007 n. 12506), secondo cui per la determinabilità dell’oggetto di una vendita immobiliare non è indispensabile indicazione dei confini, potendo la sua individuazione risultare da altri dati oggettivi idonei allo scopo, in modo che non restino margini di dubbio. Il che appunto ha ritenuto il giudice di secondo grado, alla luce del testo della scrittura, del titolo di provenienza del venditore, del carattere pertinenziale dell’autorimessa. Si verte dunque su valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione:

vizi che non sono stati denunciati da B.I., la quale si è limitata a dolersi, sul punto, della violazione dell’art. 1376 c.c. e art. 2659 c.c., n. 4.

Appunto un vizio di motivazione viene fatto valere invece con il terzo motivo del ricorso principale: si deduce che la Corte d’appello ha ingiustificatamente omesso di disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio per verificare, in base a ulteriori scritture di comparazione, se la firma a nome di B.G.B. fosse autentica.

Anche questa censura deve essere respinta.

Nella sentenza impugnata si è dato adeguatamente conto delle ragioni per cui la richiesta di ripetizione delle indagini grafologiche non è stata accolta: la correttezza e condivisibilità dell’operato del consulente, nonchè la mancanza di validi rilievi che evidenziassero l’erroneità delle conclusioni dell’elaborato peritale.

Il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale attiene al regolamento delle spese di giudizio, che secondo B.F. C. ed B.E. avrebbero dovuto, per entrambi i gradi, essere poste a carico sia di B.N. e B.I., sia di B.M.T. e B.C..

La censura è fondata, con limitato riferimento alle spese di primo grado, in ordine alle quali la Corte d’appello nulla ha disposto, mentre avrebbe dovuto provvedere in proposito, avendo riformato la sentenza del Tribunale (v., tra le altre, Cass. 5 giugno 2007 n. 13059).

Invece la compensazione disposta per il secondo grado nei riguardi di B.M.T. e B.C. non è sindacabile in questa sede, in quanto motivata mediante una non implausibile ragione, quale la non opposizione all’accoglimento della domanda degli attori nelle conclusioni precisate dalle convenute costituite in primo grado.

Rigettato pertanto il ricorso principale e accolto parzialmente l’incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Roma.

Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai resistenti, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie parzialmente il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; condanna la ricorrente principale a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA