Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 17/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6360-2019 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO FATTORI giusta procura allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 593/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello del cittadino pakistano A.S. contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Trieste aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, in quanto proposto non già con citazione, bensì con ricorso, notificato oltre il termine di 30 giorni ex art. 702 – quater c.p.c.;
2. avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, rispetto al quale l’intimato non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e dell’art. 13 preleggi, poichè, alla luce del più recente insegnamento nomofilattico, la forma per l’appello nel rito sommario di cognizione applicabile alle controversie sulla protezione internazionale sarebbe in realtà il ricorso, e non la citazione;
5. il motivo è fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass. Sez. U, n. 28575/2018; conf. Cass. n. 29506/2018, n. 32059/2018);
6. pertanto, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’appello perchè proposto con ricorso anzichè con citazione, benchè ciò abbia fatto seguendo l’esegesi della giurisprudenza di legittimità dell’epoca (ex plurimis, Cass. n. 17420/2017), tanto che le Sezioni Unite sopra citate hanno declinato la vicenda in termini di overrulling processuale;
7. la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’esame del ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020