Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROFIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Isernia, Via Umbria Centro commerciale,

presso lo studio dell’avv. LOMBARDI Marco, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Molise, sez. 4^, n. 14, depositata il 31.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente, a ristretta base azionaria, propose ricorso avverso avviso di accertamento con il quale le era stato contestato l’omesso versamento di ritenute di acconto per l’importo di L. 82.720.000 in relazione al recupero a tassazione di utili extracontabili per L. 827.198.000, ritenuti distribuiti ai soci;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che la decisione di appello – rilevato che, in sede di giudizio penale, l’a.u. della società contribuente era stato ritenuto indenne da ogni responsabilità penale e che la circostanza comportava .a “conseguente indubbia esclusione in capo alla società contribuente di qualsivoglia omissione contestata dall’Ufficio connessa ai reati stessi” – ne inferì che era “da escludersi in capo alla società contribuente, sebbene a ristretta base azionaria, la sussistenza di maggiori utili conseguiti fuori bilancio e, quindi, ridistribuiti tra i soci, avendo l’Ufficio illegittimamente proceduto all’accertamento in oggetto in mancanza assoluta di qualsiasi prova documentale attestante l’effettiva ridistribuzione degli utili stessi”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 654 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto illegittima la pretesa tributaria in funzione di un giudicato penale di per sè non vincolante, nonchè violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per non aver il giudice di appello considerato che era onere della società contribuente provare che gli utili extralegali non erano stati distribuiti ai soci, ma accantonati o reinvestiti;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

osservato:

– che il ricorso dell’Agenzia è ammissibile, in quanto, attese anche la natura eminentemente giuridica e l’estrema schematicità dei termini della contesa, corredato di idonei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

considerato:

– che i motivi del ricorso, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono, peraltro, fondati, atteso che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale non riveste diretta ed immediata efficacia vincolante nel giudizio tributario e che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di accertamento di utili non contabilizzati a carico di società di capitali a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti dalla società e tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 13338/09, 9519/09, 22171/08, 6248/07 25688/06, n. 24491/06, R.G. 12.505/09, 20851/05, 6780/03);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione celle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Molise.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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