Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7570/25016 proposto da:

C.L. SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RINO CASAROTTI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA FONTANETO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

30/01/2015, depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 2015 (pubblicata il 25 febbraio 2015), in accoglimento dell’appello proposto da B.C.A., assessore ai lavori pubblici del Comune di Borgomanero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Novara – sez. distaccata di Borgomanero ed, in parziale riforma di detta pronuncia ha respinto la domanda proposta dalla srl C.L. nei confronti del B., con la condanna della società alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Secondo la Corte territoriale, la società appaltatrice dei lavori per conto del Comune non aveva fornito la prova dell’esistenza del presupposto della sua domanda, risultando la prova contraria, relativa alla non riferibilità degli esborsi prospettati rispetto alle opere realizzate in favore del Comune di Borgomanero.

La ricorrente assume il mancato rilievo dei vizi di specificità dell’appello (art. 342 c.p.c.), che non ci sarebbero atteso che la Corte territoriale ha avuto modo di conoscere della controversia, e il mancato riscontro del giudicato esterno tra l’impresa ed il Comune.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente infondato in quanto, in ordine alla seconda eccezione, in disparte i vizi di autosufficienza relativi all’esatta portata della sentenza invocata (Sez. 5, Sentenza n. 2617 del 2015) ed alla decisività delle non individuate parti di essa, resta anche il dato della diversità delle parti in quella causa ed in questa (Sez. 5, Decreto n. 3187 del 2015; Sez. 5, Sentenza n. 2786 del 2006) e la mancata individuazione della portata del primo accertamento, anche ai fini dei pretesi effetti riflessi di quel giudicato.

Alla reiezione del ricorso, conseguono le spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, ed il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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