Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3925 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8310-2018 proposto da:

T.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO FANTIGROSSI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CARBONARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3903/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Milano con sentenza 11.9.2017, rigettando l’appello proposto dalla condomina T.M. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), ha confermato la sentenza di primo grado (n. 5925/14 del locale Tribunale) che aveva ritenuto valida la Delib. 29 settembre 2011 – impugnata dalla T. – con cui si era stabilito di adottare, per il riparto spese inerenti al lastrico solare (punto n. 1 dell’o.d.g.), il criterio previsto dall’art. 1126 c.c..

Per giungere a tale conclusione la corte territoriale, per quanto di stretto interesse in questa sede, così motivato:

– che contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il verbale assembleare del 7.10.1998 elencava solo i termini per una futura transazione da stipulare con atto autonomo, ma non conteneva alcuna assunzione di obblighi da parte dell’allora proprietario del terzo piano (arch. M.) dell’immobile circa la manutenzione a suo esclusivo carico del terrazzo ed in ogni caso, in mancanza di trascrizione o recepimento nell’atto di vendita, non era idonea a trasmettersi agli aventi causa;

– che la lettera 12.3.2009 a firma dei condomini S.- V. (aventi causa dal M.) non solo era incompleta (mancando la missiva di riferimento) ma in ogni caso era inidonea a costituire una obbligazione a carico dei proprietari del terzo piano mancando la sottoscrizione di tutti i proprietari;

– che, come rilevato anche dal primo giudice, non ricorreva nessun conflitto di interessi rispetto alla condomina S. partecipante alla formazione del quorum deliberativo.

2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la T. sulla base di tre motivi a cui resiste con controricorso il Condominio.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1365 e 1372 c.c., rimproverandosi alla Corte d’Appello di non aver considerato che dall’analisi comparata della delibera del 7.10.1998 e del contratto di transazione del 30.4.2001, discendeva l’assunzione, da parte dei proprietario del lastrico, di un obbligo di pagamento, in via esclusiva, delle spese di manutenzione del lastrico, obbligo trasmessosi ai suoi aventi causa per effetto dei richiami contenuti nell’atto di trasferimento.

Il motivo è manifestamente infondato perchè si scontra col rilievo, assolutamente tranciante, che un accordo transattivo concluso dall’ex condomino-venditore col Condominio in data 30.4.2001 cioè quasi un anno dopo il trasferimento dell’immobile (avvenuto invece il 22.6.2000) non poteva certamente vincolare gli acquirenti, posto che la clausola contrattuale contenente il richiamo a “patti, condizioni e servitù” non poteva che riferirsi al pregresso (tant’è che ne dava per avvenuta anche la trascrizione nel rogito: v. ricorso pag. 7 ove si riportano alcuni passaggi della vendita fatta dal M. alle F.- V.- S.).

Nuovo, e come tale inammissibile in questa sede, è il tema della vendita sospensivamente condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato (v. il fugace cenno nella nota a pag. 7 del ricorso), non essendosene assolutamente occupato il giudice di merito e non risultando dal ricorso dove e quando la questione – implicante inevitabili accertamenti in fatto sulle caratteristiche dell’immobile e sull’esistenza di vincoli – sarebbe stata sollevata nei gradi di merito (v. in proposito tra le tante, Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017 Rv. 646645; Sez. 1 -, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013 Rv. 625055; Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006 Rv. 593057).

2 Con un secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e art. 116 c.p.c.. La T. rimprovera alla Corte d’Appello di non aver ravvisato nella lettera S.- V. una ricognizione di debito e di avere errato nel ritenere il documento sottoscritto solo da alcuni proprietari: osserva infatti la ricorrente che al momento della sottoscrizione della missiva gli unici proprietari dell’immobile del terzo piano erano i S.- V., avendo gli stessi acquistato sin dal 2006 la quota dell’altra proprietaria F.P.F..

Anche tale motivo è mani f.mente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; l’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 01/02/2007 Rv. 595044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 28/04/1975 Rv. 375260).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha motivato sul perchè il documento non potesse acquisire valore di assunzione di obbligazione, evidenziando sia l’incompletezza della sua produzione (mancando la lettera di riferimento di cui evidentemente ha ritenuto necessario l’esame) sia la mancata partecipazione alla firma di tutti i proprietari dell’immobile (v. pag. 5) ed il vizio di motivazione non solo non è denunziato ma non è neppure più denunziabile in cassazione (v. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova versione applicabile alla fattispecie).

Questione del tutto nuova è poi quella sulla apposizione della sottoscrizione da parte di tutti i proprietari, posto che, ancora una volta, il ricorso, contravvenendo ad uno specifico onere, non precisa dove e quando nei giudizi di merito si sia dedotto che F.P.F. aveva venduto la sua quota agli altri due proprietari e a tale lacuna – che comporta un chiaro difetto di specificità del motivo – non può certo sopperirvi la memoria ex art. 380 bis avente, come è noto, mera finalità illustrativa (v. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3780 del 25/02/2015 Rv. 634440; Sez. 3, Sentenza n. 8749 del 15/04/2011 Rv. 617957; Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 29/03/2006 Rv. 587979 e più di recente, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5355 del 2018).

3 Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente, dolendosi della ritenuta esclusione del conflitto di interessi in capo alla condomina S. (che aveva preso parte alla votazione), denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti evidenziando la mancata considerazione dell’interesse di tutto il Condominio al rispetto della precedente delibera assunta nel 1998 e, soprattutto, del contratto di transazione.

Tale motivo è inammissibile per difetto di interesse concreto.

Secondo un generalissimo principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione presuppone sempre un interesse concreto perchè nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (v. tra le tante, Sez. 1 -, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693).

Nel caso in esame, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto fornire la cd. “prova di resistenza” dimostrando cioè che senza il voto della condomina S. l’esito della delibera sarebbe stato diverso, ma ciò non è dato riscontrare nè in ricorso nè in memoria (e anzi il Condominio sostiene proprio il contrario: v. pag. 19), sicchè è sterile interrogarsi ancora sulla sussistenza di un conflitto di interesse della citata condomina.

Il rigetto del ricorso comporta inevitabilmente l’addebito delle spese del presente giudizio alla parte soccombente.

Rilevato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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