Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3924 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 3828-2017 proposto da:
MAGGIOLO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
DE MATTEIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ENRICO MONTOBBIO;
– ricorrente contro
FISICHELLA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA PORCILE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1649/2016 del GIUDICE DI PACE di
GENOVA, depositata il 20/06/2016;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 20 giugno 2016, il Giudice di

decreto con cui, su istanza di Cristina Maggiolo era stato
ingiunto ad Andrea Fisichella il pagamento di C 306,75 pari al
50% dei contributi delle spese straordinarie per la prole dovute
in base alla sentenza di divorzio, ed ha rigettato la domanda
riconvenzionale con la quale l’opponente aveva chiesto la
condanna della convenuta alla restituzione della somma di C
573,33. La Maggiolo ha proposto ricorso per cassazione, con il
quale deduce la violazione degli artt. 7 e 9 c.p.c. e la violazione
e falsa applicazione degli artt. 337 ter c.c. e 6 della L. n. 898
del 1970. Il Fisichella ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile. A seguito dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace
pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribili per
cassazione solo in due ipotesi (nessuna delle quali qui
ricorrente): se le parti sono d’accordo per omettere l’appello,
secondo la previsione generale di cui all’art. 360, co 2, c.p.c.;
se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde
richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c. (Cass., Sez. VI-3, 23
agosto 2011, n. 17531; e cfr. Cass., Sez. III, 24 marzo 2008,
n. 10774). Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n.
40 del 2006 emerge che riguardo alle sentenze pronunciate,
Ric. 2017 n. 03828 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

Pace di Genova, decidendo secondo equità, ha revocato il

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come nella specie, dal giudice di pace nell’ambito del limite
della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi
limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 c.p.c., è l’unico
rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche, per quanto
qui interessa, in relazione a motivi attinenti alla violazione di

n. 19050 del 2017).
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese, che si liquidano in C 750,00, di cui C
100,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori. Ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,
comma 1-bis.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018
Il Pr sidente

norme sulla competenza (Cass. S.U. n. 27339 del 2008; Cass.

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