Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3924 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Rama in via dei Portoghesi n.
12;
–
ricorrente
–
contro
z
FAUCI VINCENZO;
– intimato –
avverso la sentenza della Gannissicne tributaria regionale
della Campania n. 190/1/06, depositata il 29 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENIO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due
motivi, nei confronti della sentenza della
Data pubblicazione: 19/02/2014
Accertamento
tributario
parametri e stud:
di settore
Cbmmissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo
l’appello di Vincenzo Fauci, ha annullato l’avviso di
accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’IVA per il 1996 emesso ai
sensi dell’art. 3 della legge 28 diceffibre 1995, n. 549, in
applicazione dei parametri di cui al d.P.C.m. 26 gennaio 1996, ed
all’esito dell’invito all’instaurazione del contraddittorio e per
l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che i parametri,
dell’accertamento, dovendosi considerare delle presunzioni iurís
tantum che necessitano di riscontri obiettivi.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
NCTIVI DELLA
reasion
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente assume sia
incorsa nel vizio di violazione di legge la sentenza impugnata
per non aver ritenuto legittimo l’avviso che rettifichi il
reddito imponibile facendo riferimento ai cd. redditometri,
particolarmente quando il contribuente non abbia prestato
adesione all’invito al contraddittorio rivoltogli dall’Ufficio.
Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà della
motivazione della sentenza per aver ritenuto idonea a contrastare
la valutazione parametrica la circostanza che “il contribuente ha
ritenuto del tutto superfluo il contraddittorio in quanto poco
dopo l’accertamento l’attività veniva a cessare”.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha Chiarito come “la procedura di accertamento
tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o
degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni
semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex
lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato
rispetto agli “standards” in sé considerati – neri strumenti di
ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da
attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento,
con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di
provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione
dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati
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da soli, non siano sufficienti a sostenere la legittimità
gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel
periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di
accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma
deve essere integrata can la dimostrazione de’ applicabilità in
concreto dello “standard” prescelto e can le ragioni per le quali
sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona
l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario
caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la
cantroprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è
vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento
amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il
ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto
all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando
inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo
suo camportamento, in quanto l’Ufficio può motivare
l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli
“standards”, dando canto dell’impossibilità di costituire il
contraddittorio can il contribuente, nonostante il rituale
invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la
mancata risposta all’invito” (CS.ss. sez. un., 18 diceffibre 2009,
n. 26635; CSss. n_ 11663 del 2013).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
Le spese dell’intero giudizio possano essere compensate fra
le parti, considerata l’epoca di formazione della giurisprudenza
di riferimento.
P.Q.M.
La Carte accoglie il ricorso, rAgsa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Dichiara =pensate tra le parti le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Rama il 27 giugno 2013.
liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al