Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., titolare della ditta A.V.S., rappresentata e difesa,

in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. DELLA

VENTURA Francesco, per legge domiciliata nella Cancelleria civile

della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

GOMMEVOLI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli in data 10 gennaio

2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – V.A., titolare della ditta AVS, ha proposto opposizione avverso il Decreto 6 febbraio 2003, n. 85, con il quale il Giudice di pace di Eboli, su richiesta della s.r.l. Gommevoli, GLI aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 700,95, oltre accessori, per la fornitura di 6 pneumatici “Michelin”.

A sostegno dell’opposizione, il V. ha dedotto che la merce fornita presentava difetti di costruzione.

Instauratosi il contraddittorio, l’adito Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 gennaio 2005, ha rigettato l’opposizione, rilevando che il debitore era decaduto dal diritto alla garanzia, non avendo denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta, come prescritto dall’art. 1495 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 febbraio 2005, sulla base di un unico motivo.

L’intimato non ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria 9 maggio 2006, n. 10658, la trattazione della causa è stata rinviata dalla camera di consiglio alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va dichiarata la regolarità della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo del servizio postale, perchè – in conformità a quanto statuito da questa Corte con la sentenza a Sezioni unite 14 gennaio 2008, n. 627 – l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale può essere prodotto, come avvenuto nella specie, successivamente al deposito del ricorso (e prima che abbia inizio la relazione prevista dall’art. 379 cod. proc. civ., comma 1), anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2.

2. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione all’art. 1495 cod. civ..

Si osserva che nella fattispecie la società resistente, attraverso il riconoscimento dei difetti mediante la verifica nella propria officina dei pneumatici forniti, ha di fatto reso inutile la denuncia, anche se effettuata tardivamente. Il Giudice di pace avrebbe snaturato completamente le difese di parte ricorrente, le quali erano tutte improntate sulla inutilità della denuncia dei vizi nel termine perentorio di otto giorni quando il venditore abbia riconosciuto l’esistenza dei citati vizi. Nel caso di specie, sia dalla scheda tecnica che dall’invito della società resistente a visionare il difetto dei pneumatici emerge il riconoscimento da parte di quest’ultima della esistenza dei vizi che hanno caratterizzato la fornitura di cui è controversia. Proprio a seguito del detto riconoscimento nonchè della valutazione tecnica effettuata sulla merce fornita, “i pneumatici erano sicuramente difettati già all’inizio della indicata vendita poichè appare inverosimile che dei pneumatici nuovi, e solo dopo 2.200 Km., potessero presentare gravi distacchi di battistrada”. Il Giudice di pace – sostiene la ricorrente – avrebbe omesso di pronunciare sul riconoscimento dei difetti da parte della società resistente nonostante tale eccezione fosse un punto decisivo della controversia. E – si osserva conclusivamente – il riconoscimento dei vizi, che esonera l’acquirente dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo sia per dichiarazione espressa sia tacitamente, per facta concludentia.

3. – Il motivo di ricorso è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3^, 10 maggio 2005, n. 9752; Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382), le sentenze pronunziate, come nella specie, dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi.

Orbene, nella specie, le censure avanzate dalla ricorrente non rientrano in alcuna delle categorie suddette, non potendo dirsi che la motivazione sia apparente ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse.

In concreto, l’argomentazione alla base della sentenza impugnata – che è giunta alla conclusione della decadenza dell’acquirente dal diritto alla garanzia, avendo escluso, sulla base delle risultanze probatorie, che questi abbia denunciato i vizi dei pneumatici entro otto giorni dalla scoperta – si compone di un ragionamento che non presenta intrinseci vizi logici e che, quindi, da un punto di vista giuridico, costituisce motivazione.

Del resto, il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura di quelle risultanze, accampandosi un intervenuto riconoscimento dell’esistenza dei vizi, da parte del venditore, senza neppure trascrivere, in violazione del canone processuale dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti dai quali tale riconoscimento emergerebbe.

4. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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