Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36549-2018 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO

LOBIANCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2231/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 7 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da K.G. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale del capoluogo lombardo. La detta Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla intempestività della proposizione del ricorso avanti al giudice di prime cure: proposizione che aveva avuto luogo dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale localmente competente (termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, all’epoca vigente).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10. Il ricorrente adduce vizi riferiti all’attività della Commissione territoriale, rilevando che il provvedimento da questa adottato sarebbe incompleto e non integralmente tradotto.

La censura è inammissibile.

L’istante non spiega se la questione, che la Corte di appello non tratta, fosse stata sollevata nella precorsa fase di merito; come è noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). In secondo luogo, il motivo è del tutto privo di specificità, in quanto non contiene alcuna riproduzione degli atti che si assumono viziati. Infine – e il rilievo è centrale se si guarda alla sola decisività della censura -, il ricorrente omette di considerare che oggetto della controversia in esame non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385): in tal senso, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere solo col ricorso e sempre che il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità incorsa (così, con riferimento al vizio della mancata traduzione, Cass. 13 gennaio 2012, n. 420); nel caso di specie, tuttavia, non solo il ricorrente ha mancato di dedurre di aver fatto valere la questione avanti al Tribunale, ma nemmeno ha prospettato, nella presente sede, che i supposti vizi abbiano inciso sulla tempestiva introduzione del giudizio avanti al giudice di prime cure: nel ricorso per cassazione (pag. 3) il mancato rispetto del termine di 30 giorni è anzi correlato a motivi di salute del difensore del richiedente.

2. – Col secondo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 2 Cost.. Assume l’istante che la Corte di appello, così come il Tribunale, pur dando atto della decadenza dall’azione, avrebbero dovuto esaminare nel merito le richieste del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708; Cass. 15 giugno 2018, n. 15879). Peraltro, non si comprende come a fronte dell’inosservanza di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione possa ammettersi l’accertamento della pretesa che con quell’azione doveva essere fatta valere: i due termini sono, infatti, in rapporto di reciproca esclusione.

3. – Il terzo motivo oppone l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura è indirizzata al rigetto della richiesta di remissione in termini che l’istante avrebbe proposto.

Il motivo è radicalmente inammissibile.

Esso ha ad oggetto un’istanza di cui la sentenza non parla; l’istante non riproduce il contenuto della detta istanza, nè il contenuto del provvedimento adottato sul punto. Si tratta di una doglianza del tutto carente di specificità.

4. – Il quarto motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine al patrocinio a spese dello Stato. Chi impugna rileva che il provvedimento con cui era stato revocato il detto patrocinio non era stato affatto motivato.

Anche tale motivo è inammissibile.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso decreto, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. cit., art. 113 (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29228).

5. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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