Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8050-2018 proposto da:

M.G. rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO DELLO

IACONO e ANTONELLA GIUGLIANO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8680/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 M.G. ha proposto, sulla base di quattro motivi, ricorso per cassazione contro la sentenza 8680/2017 con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da Groupama Assicurazioni spa ha respinto la sua domanda di pagamento di compenso professionale.

Resiste con controricorso la società.

Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità.

2.1 Col primo e secondo motivo di ricorso (articolati in plurime sub censure) il M. si duole dell’accoglimento dell’eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito.

2.2 Col terzo motivo (omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo) il ricorrente censura il giudizio di contestazione generica e tardiva della conformità agli originali delle copie prodotte dalla compagnia assicuratrice.

2.4 Col quarto motivo infine (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 166 del 1992) il M. afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto produttivo di effetti il documento sottoscritto il 18.10.2010 e da lui più volte impugnato.

3 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

I primi due motivi sono, infatti, inammissibili per difetto di interesse, essendo entrambi incentrati sulla insussistenza del frazionamento del credito (oggetto di specifica eccezione dalla società Groupama), ma su tale tematica il ricorrente non è risultato soccombente, posto che la relativa eccezione è stata disattesa dal Tribunale (v. pagg. 1 e ss della sentenza impugnata).

I restanti motivi sono inammissibili per difetto di specificità perchè attinenti a questioni assolutamente non trattate nella sentenza impugnata (v. pag. 3).

La soccombenza del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 -quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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