Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3924 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3924
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4964-2020 proposto da:
EFESO ACTIVE MARKETING SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO
8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VITTUCCI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 4461/211/019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Efeso Active Marketing srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, commi 3 e 5, notificato in data 13.05.2015, con il quale l’Ufficio recuperava le maggiori imposte Irap Ires ed Iva per effetto del disconoscimento di costi ritenuti inesistenti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per l’assorbente ragione della nullità dell’atto impositivo per illegittima sottoscrizione del funzionario privo di valida delega.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando: a)che era stata fornita la prova, attraverso la produzione delle disposizioni di servizio, della legittimità della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento, b) che la società, rimanendo contumace nel giudizio di appello, non aveva offerto elementi relativi all’esistenza dei costi o alla loro congruità ed inerenza.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1, art. 31, comma 1 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere aver rilevato la CTR la lesione del diritto di difesa della parte privata non essendogli stata comunicata l’avviso di trattazione della causa in Camera di Consiglio.
1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 58 e 154, del D.P.R., art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5; si sostiene in primo luogo che la CTR avrebbe dovuto rilevare la tardività della produzione di documentazione in appello; in secondo luogo la contribuente lamenta l’invalidità dell’atto impositivo in quanto sottoscritto da funzionario privo di regolare delega.
1.2 Con il terzo motivo si censura la sentenza per non avere esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e per aver erroneamente valorizzato gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, applicabile stante il rinvio contenuto nel D.Lgs. citato, art. 61, anche al giudizio di appello, “la segreteria dà comunicazioni alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”.
2.2 Destinatarie dell’avviso di trattazione sono, dunque, solo le parti costituite; nella fattispecie, come risulta dalla lettura della sentenza di secondo grado, il giudizio di appello si è svolto nella contumacia di Efeso Active Marketing srl che, quindi, non aveva alcun diritto di ricevere la comunicazione della data di trattazione.
2.3 Va precisato che il contribuente, nella memoria illustrativa, ha rappresentato di essersi costituito nel giudizio di secondo grado. E’ stata prodotta copia della comparsa di costituzione in appello non recante alcuna attestazione di deposito in Cancelleria.
2.4 Al riguardo, come sopra precisato, la CTR, nella motivazione della decisione, ha dato atto della mancata costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado, circostanza confermata anche da quanto riportato nell’intestazione della sentenza.
2.5 Per superare tale accertamento in fatto compiuto dai giudici di seconde cure, il contribuente avrebbe dovuto denunciare l’errore percettivo dei giudici di appello attraverso il rimedio impugnatorio della revocazione.
3. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1 Se il D.Lgs. cit., art. 57, stabilisce l’inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio, l’art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all’art. 345 c.p.c., comma 3, che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
3.2 La norma ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che con sent.199/2017, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità.
3.3 La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. 17120 dell’11 luglio 2017) in materia di acquisizione probatoria, fondata sulla testuale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ha ritenuto che non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. Il precedente richiamato nell’impugnata sentenza non è pertinente al caso in esame in quanto si riferisce a documentazione che in fase di appello era stata prodotta oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 1, di venti giorni prima dell’udienza di discussione.
3.3 Per quanto concerne l’altro profilo della censura con la quale si contesta la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, va affermata la carenza di specificità del motivo non avendo la contribuente, né prodotto, né riportato nel ricorso il contenuto dell’ordine di servizio asseritamente priva dei requisiti della delega amministrativa impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto assunto dal contribuente.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
4.1 E’ pacifico che le questioni relative al merito dell’accertamento assorbite dalla CTP, non sono state riproposte in appello dalla contribuente, non costituitasi in tale fase. Il che comporta l’applicabilità del principio reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui la norma – stabilita dall’art. 346 c.p.c., e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 56, – per cui le domande e le eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. nn. 9217/07; 6225/2017, 25313/10 e 20062/14).
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Nulla sulle spese essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022