Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3923 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3923 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DFLL’ECONCRIA E DELLE FINANZE,

in persona del Ministro

pro terrpore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro

terrpore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale sono damiciliati in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;
72 Ce5

—-a-7

ricorrenti –

contro

GIESSE GRUPPO INDUSTRIALE spa;
– intimata –

avverso la sentenza della Catmissione tributaria regionale
dell’Emilia Rcmagna n. 108/9/05, depositata il 15 novembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per i
ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Gengt-Alp EuLL.

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Del

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

concluso

pr

Data pubblicazione: 19/02/2014

Imposte dirette
acconti
insufficiente
versamento

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’arnia Ramagna che, rigettandone l’appello, ha
confermato l’annullamento della cartella di pagamento, emessa nei
confronti della spa Giesse Gruppo Industriale, recante
l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29
setteMbre 1973, n. 600, di soprattasse ed interessi, per essere

1983 in misura inferiore al 92% dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.
Il giudice d’appello, infatti, premesso che, a norma
dell’art. 2, terzo camma, della legge 23 marzo 1977, n. 97,
l’omesso o ritardato o insufficiente versamento dell’acconto
delle imposte dirette – in una misura che nel corso del tempo era
passata dal 75 al 98% del tributo pagato nel precedente periodo
d’imposta – era sempre stato un inadempimento produttivo di
sanzioni ed interessi, non applicati tuttavia qualora il detto
accanto, pur inferiore al dovuto, non fosse stato, come nella
specie, inferiore al 75% dell’imposta dovuta per il periodo in
corso al momento del versamento dell’acconto, dame stabilito dal
GUOC~ìVg quartc› cawr, iwt_L_ua_ dllet ght-!gA-M ArCie010,

ha

ritenute elle, nehhene nel enren degli anni fosse utata aumentata
la percentuale dell’acconto, tuttavia il legislatore, nelle varie
occasioni di modifica della detta percentuale, nulla aveva
disposto in ordine alla permanenza del sistema di quell’esimente
particolare, per cui la norma che lo prevedeva conservava la sua
originaria validità.
La società contribuente non ha svolto attività difensiva
nella presente sede.
NCTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente sostiene,
denunciando violazione di legge anche sotto il profilo dé//’error
in procedendo, che qualora si ritenessero le modifiche incidenti
esclusivamente sulla percentuale dell’accanto previsto dall’art.
1 della legge n. 97 del 1977, e non anche sulla soglia di
esimente, il mancato versamento della parte eccedente il 75%
dell’imposta dovuta non costituirebbe inadearpimento, creandosi

2

stato effettuato il versamento in accanto di IRPEG ed ILOR per il

una franchigia proprio in favore del contribuente inadempiente e
rendendosi le norme di modifica inutiliter date.
Con il secondo motivo censura la decisione per vizio di
motivazione sul punto.
Il primo motivo del ricorso è fondato, assorbito l’esame
del secondo motivo.
In tema di versamenti d’imposta in acconto, come questa
Corte ha avuto modo di Chiarire, la variazione della misura
ciascun anno – ai sensi dell’art. 1 della legge 23 marzo 1977, n.
97, come modificata dall’art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n.
749 -, sulla base dell’imposta indicata nella dichiarazione
annuale relativa al periodo precedente (misura progressivamente
elevata dall’originario 75 per cento, stabilito nella norma
citata, al 90, al 92 ed infine al 98 per cento, con successivi
provvedimenti legislativi), ha via via comportato la
corrispondente elevazione della soglia minima di versamento
richiesta dall’art. 2, quarto camma, lett. b), della menzionata
legge n. 97 del 1977, ai fini della non applicabilità delle
disposizioni – in materia di interessi e soprattasse per mancato,
ritardato o insufficiente versamento – di cui agli artt. 9 e 92
del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 602. Né assume rilievo, in
contrario, la circostanza che solo con il d.l. 2 marzo 1989, n.
69 (convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), sia stata
espressamente modificata la disciplina sanzionatoria, con
superamento dell’originario formale aggancio del criterio di non
operatività delle sanzioni alla misura del 75 per cento” (Cass.
n. 4768 del 2004, n. 10778 del 2006).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con
il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccaMbenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le
parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

3

dell’accanto dovuto dai contribuenti nel mese di noveMbre di

rel:SENTE DA. -:> 7,C, :7171),A7IONE
A1SEJ., 3
1986
ALL.
N. 131
– N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Condanna la società contribuente al paganento delle spese
del presente giudizio, liquidate in euro 2.100, oltre alle spese
prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.

Così deciso in Rama il 26 giugno 2013.

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