Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3923 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6230/2016 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MARCHIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SABATINO BESCA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI (OMISSIS) SRL, in persona della

Curatrice, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 76,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE MEDIO TERRA, rappresentato

e difeso dagli avvocati ELENA ALBERTA ANZOLIN, FRANCESCO PAOLO

FEBBO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 970/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

22/07/2015, depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 970 del 2015 (pubblicata il 29 luglio 2015), in totale reiezione dell’appello proposto dalla Curatela del Fallimento srl (OMISSIS), ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva respinto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela verso la srl (OMISSIS), per alcuni pagamenti, effettuati dalla fallita a quest’ultima società, nel periodo sospetto, per mancanza di prova della scientia decoctionis, con addebito delle spese.

Secondo la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, andavano respinte le censure dell’appellante principale in ordine prova della scientia decoctionis della accipiens anche considerando il tenore del secondo dei due decreti ingiuntivi richiesti dalla società creditrice, la cui valenza confessoria sarebbe limitata alla sola circostanza che essa aveva già ottenuto un altro decreto ingiuntivo, ma non anche il fatto che era stata intrapresa una azione esecutiva e tanto meno che il prospettato pericolo per il ritardo dell’esecuzione dipendesse da insolvenza, ma da una mera illiquidità.

Il ricorrente assume, di contro, la portata confessoria del ricorso monitorio, in relazione alla quale assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2375 c.c..

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse solo osservazioni adesive.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta inammissibile in quanto, la doglianza, al di là del nomen iuris, tende ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, conseguono le spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, ed il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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