Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3923 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4542-2020 proposto da:
S.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA CANELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1262/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. S.D. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 19/4/2015, con cui l’Agenzia delle Entrate rideterminava le imposte Irpef ed Iva a seguito di variazione del reddito per mancato riconoscimento della deducibilità di costi.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, la quale affermava che per le imposte sul reddito non era richiesto il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di indagini “a tavolino” mentre, con riferimento la tributo armonizzato, il contribuente non aveva fornito la prova che le ragioni che avrebbe potuto far valere in un confronto con l’Ufficio fossero idonee ad addivenire ad una pretesa erariale diversa da quella effettivamente avanzata.
3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il motivo di impugnazione S.D. denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordo collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3)” si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere infondati i motivi dell’appello relativi alla omessa provocazione del contraddittorio endoprocedimentale e alla mancata emissione del pvc con le conseguente possibilità della parte privata di esercitare la facoltà difensive previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
2. Il motivo è infondato.
2.1 E’ pacifico che, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi Irpef e Iva, c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione richiesta e consegnata dal contribuente e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale.
2.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto” (Cass. S.U. n. 24823/2015Cass. 2192/2018, 6219/2018).
2.3 Si e’, inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
2.4 Conformemente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, trattandosi di O indagini a tavolino, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Irpef.
2.5 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto “. (Cass. S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018).
2.6 Nella fattispecie in esame, come accertato dai giudici di seconde cure, il contribuente non ha né allegato né fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell’attivazione del contraddittorio.
2.7 Quanto alla dedotta mancata emissione del PVC va rilevato che, come insegna questa Corte, “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione,” (cfr. tra le tante Cass. 20290/2018).
2.8 Nel caso di specie la documentazione non è stata acquisita mediante accessi in loco ma attraverso la consegna da parte del contribuente su richiesta dell’Ufficio
3. Il ricorso va, quindi, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022