Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3922 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3922 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
MARAGLINO Giovanni Michele, rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.
Pietro Mastrangelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Berardino Iacobucci in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;
– ricorrente contro
MARAGLINO Antonietta, rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Marco Tullio Cicerone, con domicilio eletto

Data pubblicazione: 19/02/2014

presso lo studio dell’Avv. Marco Gardin in Roma, via
Mantegazza, n. 24;
– resistente avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 6

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 settembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio civile promosso da Antonietta
Maraglino nei confronti di Giovanni Michele Maraglino ed
altri (inscritto al NRG 2266 del 2008), il Tribunale di
Taranto ha pronunciato un’ordinanza di sospensione del
giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., “sino
alla definizione con sentenza passata in giudicato del
giudizio n. 1009/03”.
L’ordinanza – depositata in data 6 marzo 2013 – è del
seguente tenore:
“Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto
l’accertamento della proprietà dell’immobile sito al
primo piano ad uso abitazione avente accesso da porta
interna al vano scale con ingresso da via San Leonardo,
n. 34 – Massafra, contraddistinto in Catasto edilizio

2

marzo 2013.

urbano del Comune di Massafra al foglio di mappa 115,
particella 1477

sub 9, cespite che è stato già ricono-

sciuto come ricadente nella eredità di Maraglino Francesco e quindi spettante ai suoi eredi testamentari Mara-

definitiva n. 36/2007 emessa dal Tribunale di Taranto in
data 18 gennaio 2007, lamentandosi dalla attrice il compimento successivo di atti di disposizione incompatibili
con le statuizioni della detta sentenza;
ritenuto che le questioni prospettate siano, pertanto,
strettamente dipendenti da quelle già decise in altro
giudizio, con l’effetto che sussistono i presupposti per
disporre la sospensione del presente procedimento

ex

art. 295 cod. proc. civ.;
che tale norma prevede, invero, la sospensione necessaria del processo in ogni caso in cui il giudice investito della causa od altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione
della causa stessa, presupponendo l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, in modo da
evitare il conflitto di giudicati;
che pertanto deve procedersi alla sospensione del presente giudizio, in attesa del passaggio in giudicato
della sentenze emesse nell’ambito del procedimento n.
1009/03”.

3

glino Antonietta e Maraglino Domenico con sentenza non

Per l’annullamento di detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Giovanni Michele Maraglino, con atto notificato il 28 marzo 2013, sulla base
di quattro motivi.

difensive.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva
in questa sede.
Il ricorso per regolamento di competenza appare fondato.
E’ assorbente considerare che la sentenza n. 36/2007 del
Tribunale di Taranto – emessa nella causa asseritamente
pregiudicante – è stata adottata in un giudizio vertente
tra Antonietta Maraglino, Donato Antonio Maraglino e Domenico Maraglino, nel quale, quindi, Giovanni Michele
non è parte.
Giovanni Michele Maraglino è invece parte della causa
(inscritta al NRG 2266 del 2008) nel quale è stata emessa l’ordinanza di sospensione.
Va quindi fatta applicazione del principio di diritto
secondo cui l’art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la
sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude
ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità
fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con
l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad

4

L’intimata Antonietta Màraglino ha depositato scritture

un mero collegamento fra diverse statuizioni per
l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri
fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l’altro giudi-

giudiziale, cioè un indispensabile antecedente logicogiuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o
in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere
pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti
(Cass., Sez. VI-lav., 3 ottobre 2012, n. 16844)».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza di sospensione annullata;
che le parti vanno rimesse al Tribunale di Taranto
procedente, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte

accoglie

il ricorso,

cassa

l’ordinanza

impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Taranto procedente, il quale provvederà anche sulle spese
del regolamento di competenza.

zio, oltre a investire una questione di carattere pre-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 22 gennaio 2014.

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