Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3922 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI
ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNETTI
MARCO MARIA;
– ricorrente –
contro
R.F. P. Iva (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Roma, via Panama 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ENEL GREEN POWER SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 802/2003 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 22/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
10/12/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;
udito l’Avvocato Fabio BASILI con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Giorgio SPADAFORA, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21.7.1993 A.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Macerata l’Enel chiedendo il pagamento di L. 14.000.000, oltre interessi e rivalutazione per danni subiti per lavori di manutenzione di un canale del convenuto oltre che per l’occupazione di parte della sua proprieta’. Produceva accertamento tecnico preventivo redatto in contraddittorio.
L’Enel contestava la pretesa e chiedeva di chiamare in garanzia la ditta R. che aveva eseguito i lavori in appalto.
Quest’ultima ammetteva di aver svolto due interventi, il primo col permesso dell’attore che non aveva mai sollevato obiezioni ed il secondo senza occupare od attraversare il suo terreno.
Il Tribunale, con sentenza n. 769/01, essendo stata limitata la domanda in sede di precisazione di conclusioni ai danni per piante abbattute, la respingeva per carenza di prova, posto che l’accertamento tecnico preventivo non dimostrava la situazione pregressa.
Proponeva appello l’ A., si costituivano le controparti e la Corte di appello di Ancona, con sentenza 802/03 respingeva l’appello con condanna alle spese, deducendo la pacifica rinunzia ai danni da occupazione, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado della richiesta di prova, la conseguente soccombenza anche per le spese.
Ricorre l’ A. con due motivi, resiste R., che ha anche presentato memoria;
non ha svolto difese l’Enel.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta omessa pronuncia su domanda perche’ la Corte di appello non si e’ pronunciata sulla richiesta di abbattimento di piante mentre l’appellante aveva dedotto che quanto all’alberatura il ctu nell’accertamento tecnico preventivo aveva evidenziato l’inesistenza della vegetazione tipica che copriva, invece, gli argini.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 189, 112, 277 c.p.c., dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per avere la Corte ritenuto che in sede di precisazione delle conclusioni fosse stata omesso il riferimento ai danni da occupazione. Le censure, come articolate, non meritano accoglimento.
La Corte di appello ha esaminato i tre motivi di appello rilevando:
col primo si lamentava l’erroneo riferimento del primo giudice alla rinunzia alla domanda di danni da occupazione ma era pacifica la non menzione in sede di precisazione delle conclusioni di tale domanda e si escludeva una connessione cosi’ intima con quella proposta; col secondo si chiedeva la prova per testi formulata in primo grado, respinta dall’istruttore, ma la Corte rilevava la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni.
La terza censura riguardava le spese, che potevano essere compensate, ma la Corte applicava correttamente il criterio della soccombenza.
Ne deriva che nessuna omessa pronunzia sull’abbattimento delle piante si e’ verificata ne’ il richiamo allo stato della vegetazione, contenuto nell’accertamento tecnico preventivo, puo’ ribaltare la decisione del primo Giudice circa una assenza di prova sulla situazione pregressa.
Il consentito esame degli atti conferma l’ambiguita’ della censura in appello ed il ricorso non e’ autosufficiente al riguardo.
La seconda censura, nella sua genericita’, e’ una implicita ammissione della correttezza della decisione impugnata e della presunzione di abbandono della relativa domanda, non riportandosi alcun elemento testuale in contrario. In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del R..
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore del R. in Euro 1300,00, di cui 1100,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010