Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3922 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25120-2018 proposto da:

N.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO PASTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 26 luglio 2018. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta da N.M.L., originario della Guinea.

2. Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a): il provvedimento impugnato è censurato laddove ha ritenuto non necessaria la fissazione dell’udienza nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente avanti alla Commissione territoriale.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C., ai sensi del cit. art. 35 bis, comma 11, lett. a) (introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017), ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2017, n. 17717; principio ribadito, più di recente da Cass. 26 giugno 2019, n. 17076 e da Cass. 23 maggio 2019 n. 14148).

L’opposta conclusione cui perviene il Tribunale di Torino, che si basa sulla sostanziale equiparazione tra mancanza di videoregistrazione ed assenza del verbale di audizione (e sul conseguente assunto per cui il giudice potrebbe fare a meno di fissare l’udienza ove abbia la disponibilità di tale verbale) non ha fondamento. La redazione del verbale sottoscritto dal richiedente costituisce la normale forma di documentazione dell’audizione di quel soggetto nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato: evenienza, questa, che può determinarsi per motivi tecnici o ove la Commissione decida di non procedere alla videoregistrazione a seguito di istanza dello stesso richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 7). Stabilire un’equivalenza tra la situazione della mancata videoregistrazione e quella della mancata verbalizzazione risulta incongruo, in quanto mentre l’assenza della videoregistrazione è specificamente contemplata dalla norma (ed è quindi logico che il legislatore ne abbia disciplinato le conseguenze), l’assenza della verbalizzazione (che dipende da ragioni patologiche e del tutto eccezionali: l’inosservanza della prescrizione normativa da parte della Commissione che non provveda a redigere alcun verbale, o lo smarrimento di questo) non lo è. La previsione dell’udienza è dunque correlativa all’unica fattispecie di carenza documentale (quella concernente la videoregistrazione) presa in considerazione dal legislatore, e lo è avendo precisamente riguardo alla mancata disponibilità del supporto audiovisivo, il quale dovrebbe consegnare al tribunale un quadro di informazioni più completo e preciso rispetto a quello costituito dal verbale di audizione: come ricordato da Cass. 5 luglio 2017, n. 17717, infatti, la videoregistrazione rende direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della detta videoregistrazione. In conclusione, è certo che, mancando videoregistrazione e verbalizzazione, il tribunale sia tenuto a fissare l’udienza; ma è altrettanto certo che, assente la videoregistrazione e presente il verbale di audizione, debba egualmente procedersi alla fissazione dell’udienza: infatti ciò che è dirimente nella prima come nella seconda ipotesi è la mancata documentazione videoregistrata del colloquio personale del richiedente asilo (sul punto, Cass. 12 dicembre 2018, n. 32073).

Non concludente è, da ultimo, il richiamo, operato dal Tribunale di Torino, alla pronuncia di Corte giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, giacchè, come correttamente osservato da parte ricorrente, tale pronuncia si esprime sulla necessità dell’audizione personale del richiedente, non sulla obbligatorietà della fissazione dell’udienza.

2. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, cui è demandato di statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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