Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3922 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29666/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

BROCCHIERI (studio professionale associato BAKER & MCKENZIE),

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

FLORENZANO, GIANFRANCO DI GARBO, BARBARA FAINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3984/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la decisione che aveva annullato l’avviso di accertamento redditometrico emesso a carico di B.R.L.M..

La parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, ribidita nella memoria tempestivamente depositata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile per tardività. Ed invero, a fronte della notificazione della sentenza di appello operata con consegna diretta all’Agenzia delle entrate avvenuta in data 29.10.2015 – rituale secondo la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. – cfr. Cass. n. 16234/2010; Cass. n. 20570/2011 – l’Agenzia ricorrente ha dapprima tentato la notifica al B. con atto consegnato all’ufficiale postale il 15.12.2015 e, successivamente, ha eseguito nuovamente la notifica, presso l’indirizzo del difensore del contribuente modificato già prima della consegna del primo ricorso all’ufficiale postale, mancando agli atti (compulsati dal Collegio in relazione alla verifica di ammissibilità del ricorso) la prova circa l’epoca in cui la ricorrente ebbe notizia dell’esito negativo della prima notifica.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa – cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016.

Orbene, non è discutibile che la seconda notifica del ricorso eseguita dall’Agenzia, volta a riprendere gli effetti della prima notifica del ricorso per cassazione, è stata effettuata presso il nuovo domicilio del difensore – che già risultava modificato in epoca antecedente al primo tentativo di notifica – soltanto il 7 marzo 2016 e, dunque, intempestivamente rispetto alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., non risultando veruna dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a dimostrarne la tempestività. Ciò impedisce alla parte ricorrente di recuperare gli effetti del primo tentativo di notifica del ricorso effettuato tempestivamente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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