Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3922 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3228-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA
TORTOLINI 30, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO LEONARDO DERAMO;
– ricorrente –
contro
B.R.A., B.M., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio
dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentate e difese dagli avvocati
AURELIO AUGUSTO METTA, MARIA SERENA METTA
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1732/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
V.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro B.R.A., che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6.11.2017, che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale che l’aveva condannata a rimuovere una canna fumaria ed ai danni in Euro 12.000, rigettando la sua riconvenzionale per danni da infiltrazione di umidità.
La sentenza di appello ha rigettato il gravame sull’eccepito difetto di legittimazione ed ha confermato, in base alla ctu, la sussistenza di una alterazione significativa del decoro architettonico.
La ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 872 e 907 c.c., dell’art. 100 c.p.c. e dei principi in tema di azioni reali, di legittimazione ed interesse ad agire; 2) violazione degli artt. 1102,907,873 c.c. e nullità della sentenza; 3) motivazione apparente e violazione dell’art. 1120 c.c., comma 4; 4) violazione dell’art. 2043 c.c., dei principi in tema di liquidazione del danno e dell’art. 132 c.c., 5) violazione dell’art. 62 c.p.c. e dei principi in tema di ctu; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del controricorso, che risulta tempestivamente passato per la notifica il 21.2.2018, mentre è irrilevante che sia stato spedito per posta il 5.3.2018.
Il primo motivo va accolto con assorbimento degli altri.
L’azione proposta per la rimozione della canna fumaria andava proposta contro il proprietario della costruzione e non solo contro il conduttore dell’esercizio (Cass. 6.4.1993 n. 2722).
La convenuta aveva tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione passiva in primo grado e formulato specifico motivo di appello ma la sentenza si limita a riferire di una autorizzazione amministrativa, ottenuta addirittura dopo l’inizio del giudizio concludendo per l’esperibilità dell’azione contro l’autrice dell’abuso. La sentenza va, pertanto, cassata con rimessione al giudice di primo grado.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado, Tribunale di Bari, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019