Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3921 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3921 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
BATTISTA Franco, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Alfredo
Bellisario e Paolo Panariti, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via Celimintana, n.
38;
– ricorrente contro
CASCHERA Loreto Vladimiro;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Sora in data
19 marzo 2013.
Data pubblicazione: 19/02/2014
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Franco Battista nei confronti di
Loreto Vladimiro Caschera, pendente dinanzi al Giudice
di pace di Sora, l’opponente ha disconosciuto la sottoscrizione del buono di consegna datato 17 ottobre 2002,
posto a base del provvedimento monitorio.
Il creditore opposto ha quindi dichiarato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta e ha proposto istanza di verificazione.
Il Giudice di pace di Sora, con ordinanza resa
all’udienza del 19 marzo 2013, ha disposto – in ragione
della richiesta di verificazione – la sospensione del
giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 295 cod.
proc. civ.
Il Battista ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di
sospensione con ricorso per regolamento di competenza
notificato il 29 marzo 2013.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
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to, in data 5 settembre 2013, la seguente proposta di
L’istanza di regolamento di competenza appare fondata.
Il giudice della causa, nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta
dall’interessato, è funzionalmente competente per il
in via incidentale, della stessa scrittura (Cass., Sez.
I, 3 settembre 1993, n. 9314).
Detta regola vale anche quando il giudizio penda dinanzi
al giudice di pace, avendo questa Corte chiarito (Sez.
III, ordinanza 13 aprile 2012, n. 5929) che la norma
dell’art. 220 cod. proc. civ., là dove dispone che
sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio, non implica affatto che su di essa si configuri una
competenza per materia del tribunale.
Ne consegue che, poiché la decisione sull’istanza di verificazione deve farsi incidentalmente dallo stesso giudice di pace investito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la verificazione è stata chiesta, non vi è spazio per l’applicazione della sospensione della causa di opposizione ai sensi dell’art. 295
cod. proc. civ., giacché questa disposizione presuppone
l’autonomia delle due cause».
Considerato
che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
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procedimento conseguente all’istanza di verificazione,
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza di sospensione annullata;
che le parti vanno rimesse al Giudice di pace procedente, che provvederà anche sulle spese del regolamen-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa l’ordinanza im-
pugnata e rimette le parti dinanzi al Giudice di pace
procedente, il quale provvederà anche sulle spese del
regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.
to di competenza.