Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3921 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25130-2004 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARENGO

FAUSTO;

– ricorrente –

contro

V.N., B.D.;

– intimati –

sul ricorso 27655-2004 proposto da:

V.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato BARBERIS GIACOMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIOLA GIACOMO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARENGO

FAUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2004 del TRIBUNALE di ACQUI TERME,

depositata il 31/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato BARBERIS Giacomo, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale ed incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in appello dell’ottobre 2002 P.E., premesso di concludere solo nei confronti di N.V., conveniva quest’ultimo e B.D. per la riforma della sentenza del GP che aveva accolto la domanda del V. per il rimborso di lavori di manutenzione di una strada comune, contestati perchè non necessari ed eseguiti senza consenso.

Il Tribunale di Acqui Terme, con sentenza n. 195/2004, nel contraddittorio col Vita, rigettava l’appello, considerato ammissibile in virtù della riconvenzionale del B., osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che dalle scarne prove orali era emerso che l’attore aveva eseguito i lavori ed avvertito i comproprietari. Dalla ctu risultavano la natura ed il valore delle opere.

Ricorre P. con unico motivo, resiste V. proponendo ricorso incidentale, vi è ulteriore controricorso del P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1105 e 1108 c.c., vizi di motivazione, trattandosi di innovazione e non di manutenzione, frutto di decisione unilaterale per quota inferiore ai due terzi.

Col ricorso incidentale controparte chiede dichiararsi l’inammissibilità dell’appello. Tale censura va valutata preliminarmente ed è da respingere, posto che l’attore aveva citato anche il B., che aveva svolto riconvenzionale indeterminabile.

Il giudizio superava il valore di due milioni ed in appello era stato citato anche il B., cui la causa era comune.

Quanto al ricorso principale, la sentenza, pur parlando di scarne prove orali, fa riferimento alla ctu sulla natura ed il valore delle opere ed alla informazione data ai comproprietari senza rituali e tempestive contestazioni al riguardo e qualifica lavori di manutenzione quelli eseguiti sulla strada in questione.

Questa essendo la ratio decidendi, le odierne censure, pur di fronte ad una sentenza in parte lacunosa, introducono questioni non trattate nella fase di merito, nella quale risulta che il P. si era difeso contestando la domanda trattandosi di lavori non necessari ed eseguiti dall’attore senza alcun preavviso o consenso. Il ricorrente aveva l’onere di indicare quando aveva proposto le problematiche oggi indicate o svolgere impugnativa rituale ex art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su quanto lamentato, indicando i termini e le modalità delle relative allegazioni. Senza tale specificazione la censura si traduce ad un mero dissenso rispetto ad una motivazione sinteticamente ma logicamente assunta, chiedendo un riesame del merito non consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 20.3 2009 n. 6866, 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753), senza, peraltro, specifica ed analitica contestazione della ctu e senza intaccare la motivazione circa l’avvenuta esecuzione delle opere e la non opposizione dei comproprietari, richiamando normativa non pertinente circa la possibilità che tutti i comproprietari possano concorrere all’amministrazione (art. 1105 c.c.) ed alla necessità della maggioranza dei 2/3 per le innovazioni (art. 1108 c.c.).

In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la peculiarità della materia consiglia la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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