Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3921 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25281/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO,

297, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2767/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di T.E..

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico è infondato. La CTR ha deciso il procedimento sul presupposto che l’accertamento fosse esclusivamente basato su uno studio di settore, per modo che la motivazione della sentenza non può dirsi apparente.

Il terzo motivo di ricorso è, per converso, fondato e assorbe l’esame del primo.

La CTR, invero, ha deciso la causa sul presupposto della mancata instaurazione del contraddittorio in ipotesi di accertamento fondato su studi di settore senza tuttavia esaminare la doglianza, esplicitata in modo preciso in appello, circa l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva annullato l’avviso sul presupposto del mancato contraddittorio senza considerare che la pretesa fiscale si era fondata sulla natura antieconomica dell’attività svolta, dando luogo ad un accertamento analitico induttivo, rispetto al quale lo studio di settore aveva rappresentato solo uno dei parametri posti a base della richiesta proprio in relazione alle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili e le somme dichiarate per contribuenti e costi da lavoro dipendente. Così facendo, la CTR ha sì fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligatorietà del contraddittorio preventivo nell’ipotesi di accertamento fondato sugli studi di settore, ma non ha minimamente esaminato la questione, preliminare, correlata alla circostanza che l’accertamento dell’ufficio aveva natura analitico induttiva.

Sul punto va infatti rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale – cfr. Cass. n. 11283/2016.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo, rigettato il secondo e assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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