Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3921 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1395-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO MARSEGLIA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio

dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO IENGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1376/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il condominio di via Marchianò 17 in Foggia, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28.12.2016 che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’opposizione a delibera assembleare 16.2.2007 per asserito irregolare riparto delle spese. La sentenza di appello, premesso che la doglianza originava dal fatto che, essendo stati deliberati ed effettuati lavori misti su parti comuni/ individuali, i costi del ponteggio fossero stati ripartiti indifferenziatamente applicando il generale parametro della tab. A, ha statuito che l’assemblea aveva deliberato incontestatamente l’intervento sui frontalini mediante ponteggi esterni e l’opponente non aveva dimostrato nè un concreto danno economico nè l’interesse ad agire.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. per motivazione perplessa ed incomprensibile; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e dell’art. 1123 c.c.; 3) violazione dell’art. 1123 c.c., commi 2 e 3.

Le generiche censure sono infondate.

La prima non tiene conto che una motivazione esiste e non è perplessa ed incomprensibile.

Può essere denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

La seconda censura, promiscua nel riferimento a norme processuali e sostanziali, trascura che il ricorrente che proponga la violazione dell’art. 112 c.p.c., al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. nn. 8206/2016 e 25546/2006).

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poi, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

La terza censura, nell’invocare i criteri di ripartizione di cui all’art. 1123, non supera la motivazione sulla mancata prova del danno economico e dell’interesse ad agire in relazione alla delibera che aveva autorizzato l’intervento mediante ponteggi.

Il costo di installazione del ponteggio era comunque da sostenere per spese comuni e quindi era dovuto.

Unico costo ripartibile era quello di noleggio del ponteggio per più giorni eventualmente necessari per opere esclusive.

La sentenza di primo grado, come correttamente detto dal contro ricorrente alle pagine due e tre, ha statuito che non vi era prova che il ponteggio fosse stato utilizzato per un periodo di tempo superiore a quello necessario per gli interventi comuni con aumento del relativo costo; quindi manca la prova del presupposto di fatto ed ineccepibilmente la sentenza di appello ha usato un argomento a controprova del costo del cestello quale fonte di differenza minima ed irrilevante.

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 di cui Euto 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo

unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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