Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3920 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3920 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
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ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CONDOMINIO EUROPA CORRENTE IN OTRANTO, in persona
dell’amministratore pro tenore,
rappresentato e difeso,
in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Dario D’Oria, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Vania Romano in Roma, viale Mazzini, n.
6;
– ricorrente contro
DE TUGLIE Francesco;
– intimato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, in data 23 febbraio 2013.
Data pubblicazione: 19/02/2014
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Decidendo sull’opposizione proposta da Francesco De Tuglie avverso il decreto con il quale, su richiesta del
Condominio Europa di Otranto, gli era stato ingiunto il
pagamento della somma di euro 3.688,68, il Tribunale di
Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza resa
pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 febbraio
2013, ha dichiarato la propria incompetenza per valore,
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha rimesso le
parti davanti al Giudice di pace, condannando il Condominio al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa sentenza il Condominio ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il
18 marzo 2013, sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Il ricorso appare infondato.
Il Tribunale a quo – nel dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace, in un
caso nel quale la quota di spesa posta a carico
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to, in data 5 settembre 2013, la seguente proposta di
dell’ingiunto secondo la delibera di riparto assembleare
ammonta ad euro 3.688,68 – ha fatto applicazione del
condivisibile principio di diritto secondo cui, ai fini
della determinazione della competenza per valore in re-
di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare
l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto
dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna
far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare
risultante dal riparto approvato dall’asseMblea, poiché,
in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al
thema decidendum, inve-
ce che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un
rapporto che costituisce la causa petendi della domanda,
in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale
il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto
della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass., Sez. Il, 16 marzo 2010, n. 6363;
Cass., Sez. VI-2, 5 luglio 2013, n. 16898).
E correttamente il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo questo stato emesso da un giudice privo di competenza».
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lazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato
che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione
ex art. 380-bis
cod. proc. civ., la quale riproduce i principi enunciati
ribadire;
che con la memoria depositata in prossimità
dell’adunanza in camera di consiglio il Condominio ricorrente sostiene che il Tribunale (in ipotesi incompetente ad emettere il decreto ingiuntivo e a decidere la
relativa causa di opposizione) sarebbe comunque competente a decidere la causa pregiudiziale introdotta nel
giudizio di opposizione anche a seguito delle difese
svolte e delle conclusioni rassegnate dal Condominio opposto, di valore eccedente la competenza per valore del
giudice di pace, relativa all’accertamento
dell’esistenza (o meno) di un rapporto condominiale tra
il giardino di proprietà del De Tuglie ed il Condominio
Europa e alla validità (o meno) delle tabelle millesimali vigenti che quel rapporto condominiale supponevano;
che in realtà va escluso che la questione pregiudiziale della sussistenza del rapporto condominiale abbia
importato la instaurazione, dinanzi al giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, di una causa pregiudiziale, perché la richiesta delle parti di far deci-
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dalle citate pronunce della Corte che si intendono qui
dere la questione con efficacia di giudicato avrebbe
comportato la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, essendo in
gioco l’accertamento dei valori millesimali delle quote
dei singoli condomini;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-guater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
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di proprietà singola, incidente su obblighi esclusivi
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 13, comma
1-guater,
del d.P.R.
legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei pre-
supposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della